Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA

decidendo sul ricorso proposto dalla persona offesa

Santonastaso Michele,

nato il giorno 16 aprile 1961, avverso l’ordinanza di archiviazione 14 gennaio
2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento
a carico di Piccolo Raffaele nato il giorno 27 giugno 1965.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per annullamento con
rinvio della gravata ordinanza in accoglimento del primo motivo di gravame
proposto.
RITENUTO IN FATI-0

1. Santonastaso Michele, persona offesa

ricorre, a mezzo del suo

difensore, avverso l’ordinanza di archiviazione 14 gennaio 2013 del G.I.P. presso

Data Udienza: 26/11/2013

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il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento a carico di Piccolo
Salvatore, collaboratore di giustizia, accusato del reato ex art. 372 cod. pen. in
quanto, come successivamente verificato dal P.M., non rispondeva al vero quanto
dichiarato dal Piccolo e cioè che l’avv. Santonastaso si fosse presentato in
carcere, come suo difensore, senza che lui l’avesse nominato, riferendogli che lo

rispondere.
2. Il G.I.P. ha escluso, sia la configurabilità del reato di falsa
testimonianza, dato che il Piccolo era ascoltato come imputato di reato collegato o
connesso, sia l’ipotizzabilità del diverso reato di calunnia, dato che l’eventuale
portata calunniosa andava riferita all’intero materiale raccolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 409 commi 2 e 6 cod.
proc. pen. in relazione all’art. 178 lettera c) cod. proc. pen..
Il Provvedimento del G.I.P. è stato emesso infatti senza l’osservanza del
contraddittorio prescritto a pena di nullità: come si rileva dall’atto di opposizione
alla richiesta di archiviazione del P.M., depositato dalla difesa in data 17/05/12,
l’avv. Marra era stato nominato con revoca di ogni precedente nomina, ma né il
detto difensore né la parte offesa hanno mai ricevuto avviso ex art. 409, comma
2 c.p.p., da ciò la nullità della procedura camerale ex art. 127 comma 5 c.p.p..
Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt.
409-410 c.p.p.: l’ordinanza sarebbe abnorme perché riguardante ipotesi di reato
(368 c.p.) non oggetto di richiesta di archiviazione.
Per il ricorrente, il reato di calunnia, pur oggetto incidentalmente
dell’ordinanza, non era stato mai oggetto di indagini, nè di richiesta di
archiviazione; sul punto l’ordinanza travalica i poteri di giurisdizione attribuiti al
G.I.P., che nell’apparente motivazione “si tuffa in una pittoresca argomentazione”
dove si ribalta il principio in tema di configurabilità del delitto di calunnia,
ritenendosi sufficiente la astratta possibilità dell’inizio del procedimento a carico
della persona falsamente incolpata„ rispetto a quello de iure condendo espresso
dal G.I.P., dove viceversa il delitto di calunnia si configura attraverso un

avevano mandato “gli amici” e consigliandogli di avvalersi della facoltà di non

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‘‘profetico giudizioi di irrilevanza delle false accuse ai fini dell’affermazione della
responsabilità.
Il primo motivo è fondato e in adesione alle richieste del Procuratore
generale va disposto l’annullamento con rinvio del gravato provvedimento.
Risulta infatti agli atti che con l’atto di opposizione il ricorrente ha revocato

alla parte ex art. 33 disp. att. sono stati effettuati presso il difensore revocato.
Trattasi di nullità non sanata ( rilevatoche all’udienza camerale non furono
presenti né la parte in persona, né il difensore nominato.
La gravata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuova
deliberazione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2013
Il consigliere estensore

ognì precedente nomina, indicando un nuovo dìfensore; gli avvisi al difensore e

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