Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22 del 19/09/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UNICREDIT S.P.A.
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.
avverso l’ordinanza n. 26/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/09/2014

1. Il Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione, con ordinanza del
dì 11 novembre 2013, rigettava la domanda di ammissione del
credito formulata, ai sensi degli artt. 1, co. 199 1. 228/2012 e 58 d.
lgs. 158/2011, nell’interesse della Trevi Finance 2 S.p.A. e di
Unicredit S.p.A. nonchè di Unicredit, Credit Management Bank
S.p.A. (la prima società mandataria della seconda, a sua volta
mandante della terza), con riferimento al contratto di mutuo per lire
600.000.000 concesso dalla Banca di Roma alla “Immobiliare
C.F.M. s.r.l.”, con garanzia ipotecaria iscritta il 17.12.1992 su due
immobili posti in Roma, alla via L. Muratori.
1.2 Le vicende processuali venivano in tal guisa ricostruite dal
G.E.: con decreto del 17 giugno 1998 il Presidente del Tribunale di
Roma, giudice delle misure di prevenzione, disponeva ai sensi
dell’art. 2-bis L. 575/1965 il sequestro di numerosi beni
riconducibili, anche per interposte persone, a Ciarlante Matilde,
sequestro convalidato il 10 luglio successivo con l’applicazione
altresì, a carico della predetta, della misura di prevenzione
personale; in data 16 giugno 2000 i beni sequestrati, tra cui i due
immobili di via Muratori, venivano confiscati; tali immobili, medio
tempore, erano stati trasferiti, in data 3 giugno 1993, dalla
Immobiliare C.F.M. s.r.l.” alla Società Italtecno Costruzioni ed
il 10 novembre 2004 da questa società alla “Maci 95 s.r.l.”,
trasferimenti formalizzati sempre con l’accollo delle somme
mutuate le cui rate tuttavia non venivano pagate; nel decreto di
confisca si evidenziava che la Immobiliare C.F.M. s.r.l.” era
società di copertura delle attività illecite della Ciarlante, che i rapidi
trasferimenti immobiliari appena evocati confermavano tale
assunto, che buona parte delle quote societarie di detta società
risultavano riferibili all’anziana madre della proposta, Stipa
Vincenza, persona priva di redditi apprezzabili, che Cirelli Fermina
aveva confessato il suo ruolo di prestanome della Ciarlante in
relazione a numerose attività economiche.
1.3 All’esito di tale premessa il Tribunale argomentava come segue
la impugnata decisione: gli istanti sono creditori titolari di garanzia
ipotecaria, iscritta anteriormente al sequestro, i quali allegano la
loro buona fede nella negoziazione del credito al fine di ottenere
l’ammissione del loro diritto alla particolare procedura di recente
disciplinata dagli artt. 1, co. 199, 1. 228/2012 e 52 e segg. d. lgs.
159/2011, in favore dei terzi creditori di sottoposti alle misure di
prevenzione r ale, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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pretese legittime; i parametri per valutare la ricorrenza del requisito
della buona fede sono indicati, dall’art. 52 d. lgs. 159/2011, nella
verifica che il credito non sia strumentale all’attività illecita e nella
buona fede del creditore quanto alla individuazione di siffatta
strumentalità; nel caso di specie la valutazione dei due parametri
detti comporta il rigetto della domanda; all’epoca della concessione
del mutuo ipotecario, e cioè il 17.12.1992, era palese, in relazione
all’importo elevatissimo del mutuo, la inaffidabilità della
Immobiliare C.F.M. s.r.l.”, le cui quote erano riferite a persona
anziana ed impossidente, Stipa Vincenza; la Ciarlante inoltre, già in
data 25.11.1992, era stata sottoposta a custodia cautelare in carcere
per condotte associative di stampo mafioso; al momento del
subentro delle società istanti nella titolarità delle garanzie reali per
le quali è causa, erano ormai ben conoscibili i provvedimenti di
confisca definitiva emessi in sede penale e di prevenzione sui beni
gravati dalle ipoteche; significativi, ai fini in discussione, devono
altresì ritenersi i rapidi passaggi dominicali dei beni immobili di via
Muratori fino alla loro acquisizione da parte di una società
controllata da una prestanome, rea confessa, della Ciarlante; ancora
più significativo, ai fini della valutazione della ricorrenza o meno
della buona fede delle società istanti, è la circostanza che Unicredit
Credit Management Bank S.p.A., mandataria di Unicredit
S.p.A., a sua volta mandataria di Trevi Finance 2 S.p.A., agisce in
forza di cessione in blocco dei crediti della ex Banca di Roma del
22.1.2008, cessione negoziata pro soluto, eppertanto in assenza
della sia pur minima diligenza circa la verifica della possibilità di
effettiva riscossione del credito.
2. Avverso detto provvedimento ricorrono per cassazione, assistiti
dal comune difensore di fiducia e con unico atto di impugnazione,
Unicredit S.p.A ed Unicredit Credit Management Bank S.p.A.,
sviluppando quattro motivi di censura.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione
dell’art. 52 d. lgs. 159/2011 in particolare argomentando e
deducendo: la norma citata stabilisce il principio che la confisca di
prevenzione non pregiudica i diritti di credito vantati da terzi
quando il credito non sia strumentale all’attività illecita del
proposto ovvero a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,
salva l’ignoranza in buona fede di siffatto vincolo; il tribunale, pur
richiamando i principi normativi detti, ha poi provveduto a motivare
l’impugnato provvedimento esclusivamente argomentando sulla
inesistenza del requisito della buona fede e del tutto ignorando la
dimostrazione di quello, evidentemente pregiudiziale rispetto al
secondo, della strumentalità; di qui la illegittimità di un
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provvedimento che nega la tutela di legge in favore del terzo
creditore, mutuante ipotecario, perché ricorrente il requisito
dell’affidamento colpevole senza alcuna dimostrazione della
strumentalità del credito stesso rispetto all’attività malavitosa del
mutuatario.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione degli artt. 111, co. VI, Cost., 125, co. 3 e 426,
co. 1 lett. d) c.p.p., nonchè difetto di motivazione sul punto, in
particolare osservando: quanto al requisito della buona fede circa la
conoscenza ovvero la conoscibilità della strumentalità del credito
concesso con l’attività illecita addebitata al proposto, strumentalità,
si ribadisce, rimasta indimostrata, il tribunale richiama la
inaffidabilità della società mutuataria e le “inspiegabili” cessioni del
bene oggetto del mutuo; le vendite in questione non sono per nulla
ravvicinate, come incongruamente affermato dal tribunale, il quale
richiama lassi temporali travisati ed errati; non spiega affatto il
tribunale perché le vendite in parola sarebbero “inspiegabili”
(prezzi applicati?, modalità di vendita?, altro?); il tribunale sostiene
che le vendite in parola avrebbero avuto lo scopo di ricondurre i
beni nella disponibilità, ancorchè simulata a mezzo di fittizia
interposizione, della Ciarlante, ma perviene a tale conclusione senza
spiegare come il primo acquirente dei beni, la Italtecno Costruzioni
s.r.1., fosse riconducibile alla Ciarlante stessa; in assenza di ciò il
costrutto logico perde linearità in un suo passaggio necessario;
anche la circostanza della misura cautelare custodiale intervenuta il
25.11.1992 viene qualificata di pubblico dominio al di là di ogni
ragionevole indicazione circa le fonti diffuse di siffatta notizia; di
qui i denunciati vizi di legittimità in riferimento alle lett. b) ed e)
dell’art. 606 c.p.p., co 1.
2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia nuovamente la difesa
ricorrente violazione degli artt. 111, co. VI, Cost., 125, co. 3 e 426,
co. 1 lett. d) c.p.p., nonchè vizio della motivazione in relazione a
precedente, identica istanza di ammissione di credito ipotecario
proposta dal medesimo soggetto, attuale ricorrente, sul rilievo che
tale analoga domanda aveva avuto favorevole ingresso (ordinanza
del Tribunale di Roma del dì 8.10.2007), che in tale occasione, sulla
base di approfondite indagini del GICO della Guardia di finanza, il
tribunale aveva riconosciuto la ricorrenza del requisito della buona
fede, che tutto ciò è stato rappresentato e documentato
puntualmente al tribunale, che la motivazione impugnata ignora del
tutto le diffuse deduzioni al riguardo sviluppate dalla difesa.
2.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia infine parte ricorrente
violazione dell’art. 52 d. lgs. 159/2011, degli artt. 41, 42, 111 e 117
Cost., dichiarazione n. 1 del Trattato di Lisbona e dell’art. 1 del
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primo protocollo addizionale della Convenzione di Parigi sui diritti
dell’Uomo, nonché degli artt. 1263 e segg. c.c., in particolare
osservando: gli istituti di credito ricorrenti, ad avviso del Tribunale,
avrebbero acquistato il credito per cui è causa volutamente
omettendo doverose attività di controllo; ma le norme di riferimento
indicano la ricorrenza dei requisiti di legge ostativi al
riconoscimento del credito in capo ai terzi in costanza di confisca di
prevenzione facendo riferimento, ovviamente, alle parti interessate
al momento genetico del credito e non già in riferimento alle
vicende giuridiche e negoziali successive, diversamente opinando
quel credito iniziale sarebbe incedibile e tale non negoziabilità si
appalesa in contrasto con tutte le norme civilistiche in tema di
cessione del credito, di tutela costituzionale della libertà di
iniziativa economica, di tutela internazionale pattizia in eadem
materia.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, sul rilievo che
non risulterebbe dimostrata l’esistenza del nesso obbiettivo tra il
credito per cui è causa e l’attività criminale della prevenuta ovvero
il reimpiego delle relative risorse per illecite finalità.
4. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad illustrare.
4.1 la tutela dei diritti dei terzi che si assumono violati da misure di
prevenzione patrimoniale ha trovato di recente una sua disciplina
con pretese (insoddisfatte) di compiutezza nel titolo IV del d. lgs.
159/2011 (c.d. codice antimafia) ed in particolare, per quanto di
interesse nel presente processo di legittimità, all’art. 52, il quale al
primo comma esplicitamente statuisce che la confisca di
prevenzione “non pregiudica i diritti di credito dei terzi” nonché “i
diritti reali di garanzia” costituiti in epoca anteriore al sequestro.
Le condizioni per l’indicata tutela sono poi puntualizzati nei
successivi commi 2, 3 e 4, là dove si statuisce che il credito deve
essere anteriore al sequestro, che lo stesso non possa essere
soddisfatto aliunde con la escussione del restante patrimonio del
proposto, che il credito in parola non sia strumentale all’attività
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, salva la
buona fede del creditore in ordine a siffatto nesso di strumentalità.
Ricorrendo i requisiti appena esposti i crediti sono accertati
(comma 2 d. lgs. cit.) ai sensi degli artt. 57, 58, 59, 60 e 61
successivi, che disciplinano l’attività di progettazione e
pianificazione dei pagamenti secondo profili procedimentali
assimilati alla procedura fallimentare (verifica dei crediti. domande
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del creditore, composizione dello stato passivo, progetto e piano di
pagamento dei crediti).
Il quadro normativo or ora sintetizzato è stato poi di recente
ulteriormente articolato dalla legge di stabilità del 2012 (1.
24.12.2012, n. 228) la quale ai commi 194 e segg. dell’art. 1 ha
stabilito: che a decorrere dall’entrata in vigore della legge sui beni
confiscati in prevenzione (per quanto di interesse) esclusi quelli per
i quali si applica la disciplina del libro primo del codice antimafia,
non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni
esecutive (co. 194), che i creditori ipotecari dei beni detti, quando
l’ipoteca è stata iscritta antecedentemente al relativo sequestro,
sono soddisfatti nei limiti di cui ai commi da 194 a 206 (co. 198),
che i creditori garantiti come innanzi entro 180 gg. dall’entrata in
vigore della legge devono, a pena di decadenza, proporre domanda
di ammissione del credito ai sensi dell’art. 58 co. 2 d. lgs 159/2011
al giudice dell’esecuzione che ha disposto la confisca (co. 199), che
il giudice dell’esecuzione adito, verificate le condizioni di cui
all’art. 52 d. lgs. 159/2011, ammette il creditore garantito al
pagamento (co. 200).
4.2 Ciò posto quanto alle fonti normative introdotte a disciplina
della fattispecie, il collegio è chiamato a valutare la legittimità del
provvedimento che ha negato l’ammissione del credito, garantito da
ipoteca, vantato dagli istituti di credito istanti sugli immobili posti
in Roma, e di cui in premessa, confiscati in prevenzione ai danni di
Ciarlante Matilde.
Orbene, come già innanzi osservato, il nuovo complesso normativo
con il quale il legislatore ha inteso disciplinare la tutela dei terzi
creditori nel procedimento di prevenzione patrimoniale stabilisce,
senza possibilità di equivoco, che tale tutela è consentita e
riconosciuta dall’ordinamento soltanto quando il credito vantato
non sia stato collegato da nesso di strumentalità con l’attività
illecita del soggetto confiscato ovvero con l’attività che ne
costituisce il frutto ovvero il reimpiego. La regolamentazione
legislativa inoltre esclude l’ostatività della tutela, anche ricorrendo
siffatta strumentalità, quando il creditore la ignorava in buona fede.
Ciò posto non può non convenirsi con la difesa ricorrente là dove
lamenta che nella fattispecie non risulta per nulla dimostrato che la
somma di lire 600.000 mutuata dalla società immobiliare della
Ciarlante con garanzia ipotecaria sui due immobili confiscati,
mutuo risalente al 17.12.1992, abbia avuto utilizzo illecito ed in
particolare sia collegato da nesso di strumentalità con l’attività
delinquenziale addebitata alla Ciarlante, attività criminale peraltro
neppure descritta ed individuata se non con riferimento ad una
imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso della
5

4.3 Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata
va cassata con rinvio al Tribunale di Roma per nuova valutazione
della fattispecie alla luce delle indicazioni appena illustrate.
P. T. M.
la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Roma.
Roma, addì 19 settembre 2014
Il cons. est.
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quale non si conosce l’esito processuale né tampoco i profili
fattuali.
Consegue, da tale oggettiva considerazione, che il provvedimento
impugnato ha negato la tutela del diritto di credito garantito vantato
dai ricorrenti in assenza di prova circa il requisito fondante del
sillogismo di rigetto, non potendosi ritenere assorbita la
motivazione relativa ad esso dalla esaustiva dimostrazione della
mancanza di doverosa diligenza in capo agli enti istanti della
solvibilità del debitore e del ruolo della Ciarlante nel complesso
delle operazioni finanziarie ed immobiliari dedotte nel processo.

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