Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22 del 15/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
FRIZZARIN MARCO N. IL 10/08/1967
avverso l’ordinanza n. 2481/2016 TRIBUNALE di TORINO, del
07/05/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCH1ONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (-)
j.3—, 4, A.,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2016

I
RITENUTO IN FATTO

1.11 giudice monocratico del Tribunale di Torino non convalidava l’arresto del
Frizzarin ritenendo che non si vertesse in un caso di “quasi flagranza” in quanto
gli operanti applicavano il vincolo precautelare non sulla base della diretta
percezione dell’evento delittuoso, ma sviluppando le indicazioni fornite
dall’offeso che, dopo l’evento delittuoso, aveva fatto ritorno presso la propria
abitazione, contattato le Forze dell’ordine e fornito elementi per la identificazione

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il pubblico
ministero che deduceva vizio di legge poiché non sarebbe stato valorizzato il
fatto che, non vi era soluzione di continuità tra il fatto criminoso e l’arresto.

3. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
Il collegio condivide la interpretazione fornita dalle sezioni unite secondo cui è
illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle
informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poichè, in
tale ipotesi, non sussiste la condizione di ” quasi flagranza”, la quale presuppone
la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle
tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (.
La interpretazione sostenuta dal pubblico ministero ricorrente, era alla base del
contrasto risolto dalle Sezioni unite ed è risultava recessiva rispetto a quella,
fatta propria dal Tribunale e condivisa dal collegio, secondo cui per verificare le
condizioni della quasi flagranza deve farsi riferimento agli elementi di prova
direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria (Cass. sez. un., n. 39131 del
24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267591)

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016.

dell’autore del reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA