Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21997 del 03/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21997 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRAVIANO GIUSEPPE N. IL 30/09/1963
avverso l’ordinanza n. 1154/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 03/12/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 3 dicembre 2014 il Tribunale di sorveglianza
di Ancona ha respinto il reclamo proposto da Graviano Giuseppe, detenuto
sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 6 giugno 2014, col quale
era stato disposto il trattenimento di una missiva in partenza dello stesso
Ha osservato il Tribunale che il provvedimento inibitorio, del quale il
detenuto era stato tempestivamente informato, risultava motivato, seppur
succintamente, con riguardo ad alcuni passaggi di dubbio significato, contenenti
riferimenti ad animali da allevare di non comune diffusione, a personaggi non
identificabili e ad una guida pertinente a localitàgeografiche, siccté la missiva si
rivelava ambigua e probabile veicolo di messaggi criptati.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Graviano personalmente, il quale denuncia il vizio di violazione di legge in
relazione agli artt. 127, comma 7; 148, comma 3; 156; 171, lett. a) e b), cod.
proc. pen.; 111 Cost.; 18-ter, commi 1 e 5, Ord. Pen. e art. 8 Cedu, per
violazione dei diritti del detenuto da parte dell’amministrazione penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorsoè inammissibile perdé manifestamente infondato.
La censura attinente alla presunta violazione del diritto di difesa per la
prevista informazione immediata del solo dispositivo del provvedimento di
trattenimento della corrispondenza, senza tempestiva notificazione al detenuto
della sua motivazione,è manifestamente infondata, poicté il provvedimento nella
sua interezza è successivamente portato a conoscenza dell’interessato e solo da
quel momento decorrono i termini del reclamo, siccté non si verifica alcuna
violazione del suo diritto di difesa, come palesato altresì dal contenuto
dell’ordinanza impugnata che quella motivazione, evidentemente oggetto di
operata ostensione al detenuto, espressamente richiama ritenendola congrua
alle finali Ú della norma limitativa e sufficientemente specifica.
Nel resto il provvedimento impugnato risulta esente da violazioni del diritto
e adeguatamente motivato.
Graviano indirizzata a Galdi Bibiana.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
t4L
spese processuali e al versamento della sommai mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/12/2015.
P. Q. M.