Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21996 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21996 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALO EUGLENT N. IL 06/06/1983
avverso la sentenza n. 117/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MALO Euglent ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di
motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e al diniego delle attenuanti generiche. Chiede infine la restituzione della somma in sequestro, assumendo che appar-
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
La richiesta di restituzione della somma in sequestro è inammissibile perché proposta da persona non legittimata, visto che lo stesso ricorrente non ne rivendica la proprietà.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
terrebbe alla moglie.