Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21996 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21996 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVIANO GIUSEPPE N. IL 30/09/1963
avverso l’ordinanza n. 1158/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 3 dicembre 2014 il Tribunale di sorveglianza
di Ancona ha respinto il reclamo proposti da Graviano Giuseppe, detenuto
sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 3 giugno 2014, col quale
era stato disposto il trattenimento di una missiva in partenza dello stesso

detentivo speciale e senza vincoli di parentela con il mittente.
Ha osservato il Tribunale che il provvedimento inibitorio, del quale il
detenuto era stato tempestivamente informato, risultava motivato, seppur
succintamente, con riguardo al contenuto di alcuni passaggi di dubbio
significato, indicanti importanti località di oltreoceano, gruppi etnici e
un’organizzazione non meglio identificata, sicché la missiva si rivelava ambigua
e probabile veicolo di messaggi criptati.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Graviano personalmente, il quale denuncia il vizio di violazione di legge in
relazione agli artt. 127, comma 7; 148, comma 3; 156; 171, lett. a) e b), cod.
proc. pen.; 111 Cost.; 18-ter, commi 1 e 5, Ord. Pen. e art. 8 Cedu, per
violazione dei diritti del detenuto da parte dell’amministrazione penitenziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La censura attinente alla presunta violazione del diritto di difesa per la
prevista informazione immediata del solo dispositivo del provvedimento di
trattenimento della corrispondenza, senza tempestiva notificazione al detenuto
della sua motivazione, è manifestamente infondata, poiché il provvedimento
nella sua interezza è successivamente portato a conoscenza dell’interessato e
solo da quel momento decorrono i termini del reclamo, sicché non si verifica
alcuna violazione del suo diritto di difesa, come palesato altresì dal contenuto
dell’ordinanza impugnata che quella motivazione, evidentemente oggetto di
operata ostensione al detenuto, espressamente richiama ritenendola congrua
alle finalità della norma limitativa e sufficientemente specifica.
Nel resto il provvedimento impugnato risulta esente da violazioni del diritto
e adeguatamente motivato.

Graviano indirizzata a Cillari Gioacchino, anch’egli sottoposto a regime

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della sommaimille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

P. Q. M.

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