Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21996 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21996 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Prunecchi Andrea, nato a Firenze il 28/07/1948

avverso la sentenza del 30/03/2017 della Corte d’appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. Traversi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2017, la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale Andrea Prunecchi
era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in
relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale
legale rappresentante della società TREND srl, indicato nella dichiarazione della
società, per l’anno di imposta 2009, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture
emesse dalla società Pelletteria Stella di Zhang Quinjino, Pelletteria Sole sas di

Data Udienza: 02/03/2018

Kag Jan e Pelletteria Sole di Hou Shillin, risultate essere soggettivamente
inesistenti perché meri reparti produttivi della TREND srl, al fine di procurarsi
un’indebita detrazione dell’Iva.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi
enunciati nei limiti necessari per la motivazione come disposto dall’art. 173
disp.att. cod.proc.pen.

connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce la violazione di
legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione
all’affermazione della responsabilità penale anche con riferimento al
travisamento della prova.
Argomenta il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe confermato il giudizio
di penale responsabilità dell’imputato per il reato di dichiarazione fraudolenta
mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sull’erroneo convincimento
della non esistenza delle società emittenti, giudizio fondato sulla scorta di
risultati di prova diversi da quelli risultanti dal compendio probatorio e dunque
con travisamento della prova. La corte territoriale avrebbe desunto l’inesistenza
soggettiva delle fatture dall’assenza di locali e macchinari presso le società
emittenti, la ritenuta falsità dei contratti di comodato dei locali ove svolgevano
l’attività produttiva, l’assenza di una struttura amministrativa, laddove, invece,
dalle prove assunte sarebbe dimostrata l’autonomia delle società emittenti che
non solo avevano dipendenti, ma anche unità produttive autonome con
macchinari propri con i quali realizzavano le commesse ricevute dalla TREND srl
per conto di importanti marchi della pelletteria. Sarebbe stata anche travisata la
prova dell’assenza di una struttura amministrativa in quanto i dipendenti della
TREND srl si sarebbero limitati ad apportare alcune e sporadiche correzioni alle
fatture. Contraria alla prova documentale sarebbe la ritenuta esistenza di
contratti di comodato in presenza, invece, di contratti di sublocazione. In
definitiva, la motivazione della corte territoriale sull’affermazione circa il fatto
che le società emittenti sarebbero meri reparti produttivi della TREND srl sarebbe
affermazione apodittica, e contraria alle prove il cui risultato sarebbe stato
travisato, sulla mancanza di autonomia delle stesse che costituisce il
presupposto fattuale per la configurabilità del reato contestato.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e)
cod.proc.pen. per violazione del canone della condanna “al di là del ragionevole
dubbio”. I giudici del merito avrebbero dovuto offrire una argomentazione

2

2.1. Con due distinti motivi di ricorso, che per evidenti ragioni di

razionalei e coerente di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva, e così
avrebbAffermato la responsabilità penale, in violazione del canone di cui all’art.
533 comma 1 cod.proc.pen.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio
per prescrizione del reato.

4. I primi due motivi di ricorso, che per ragioni di connessione vanno
trattati congiuntamente, sono fondati, e la sentenza deve essere annullata senza
rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

5. Rileva il Collegio l’illogicità manifesta della motivazione con cui la Corte
d’appello ha ritenuto “irrilevante e non pertinente” la dimostrazione
dell’esistenza e dell’effettività delle tre ditte che operavano per conto della
società dell’imputato ed ha poi escluso la portata dimostrativa degli elementi di
fatto concludendo, con affermazione che appare anche apodittica, che i soggetti
titolari delle tre ditte erano meri prestanome del Prunecchi e le società erano
meri reparti operativi della società di quest’ultimo.
Sotto un primo profilo la contestazione del reato di dichiarazione
fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni “inesistenti” richiede, per
la configurabilità, la dimostrazione dell’esistenza dei soggetti emittenti la fattura
e dell’effettività della prestazione di beni/servizi resi dovendo essere qualificate
inesistenti – tra le “operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte” di cui
all’art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, – quelle
“giuridicamente” inesistenti, ovvero timida aventi una qualificazione giuridica
diversa (Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, P.M. in proc. Carcano, Rv. 239910),
ovvero quelle operazioni che, pur se valide sotto il profilo giuridico, sono in realtà
fittizie sul piano economico (Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi,
Rv. 258037).
Non di meno, tra le operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
devono essere ricomprese anche le operazioni “soggettivamente” inesistenti, che
presuppongono che uno dei soggetti dell’operazione sia rimasto del tutto
estraneo alla stessa, nel senso di non aver assunto, nella realtà, la qualità di
committente o cessionario della merce o del servizio ovvero di erogatore o
percettore dell’importo della relativa prestazione (Sez. 3, n. 3203 del
26/11/2008, Cavalli, Rv. 242281).
In tale situazione, che rileva nel caso in esame, l’operazione è realmente
avvenuta e intercorsa tra i soggetti che figurano quali emittente e percettore

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/

CONSIDERATO IN DIRITTO

della fattura, ma tuttavia quest’ultima riguarda operazioni “giuridicamente”
diverse. Da cui consegue che diviene rilevante la dimostrazione degli elementi
fattuali dai quale trarre la prova della “diversa” operazione posta in essere tra il
soggetto emittente e utilizzatore della fattura.
Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata appare anche
insufficiente nella misura in cui apoditticamente esclude l’autonomia delle ditte
emittenti le fatture ed afferma essere “sicuramente falsi” i contratti di locazione
degli immobili di queste, e, più in generale, l’assenza di autonomia

producessero beni di pelletteria per il committente secondo le sue indicazioni. Al
contrario, proprio per la prospettazione accusatoria secondo cui le fatture nella
realtà erano funzionali a far risultare elementi passivi fittizi – “costi” – derivanti
dall’altrui produzione di beni, laddove invece si trattava di una prestazione resa
dallo stesso soggetto produttivo che fittiziamente faceva apparire come prodotti
da terzi beni in realtà dal medesimo prodotto (da cui la rilevanza della prova
dell’autonomia imprenditoriale delle ditte emittenti le fatture), la motivazione
appare del tutto insufficiente, oltre che manifestamente illogica nella misura in
cui afferma che non costituisce oggetto del reato la dimostrazione dell’effettività
e autonomia delle ditte emittenti le fatture.

6. Pertanto, la sentenza deve essere annullata in presenza di un rilevato
vizio di motivazione, peraltro, come ha concluso il Procuratore generale, va
disposto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel
corso del giudizio, dei reati di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
(prescrizione ultima maturata al 30/06/2017).
Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato
unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in
ordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio
della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844;
Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 02/03/2018

imprenditoriale delle stesse che non è esclusa dalla circostanza che costoro

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