Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21995 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21995 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIKA FATJON N. IL 19/12/1983
avverso la sentenza n. 2873/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CIKA Fatjon ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-
grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia vizio di motivazione sul mancato riconoscimento del fatto di lieve entità.
Il ricorso è, da un lato, manifestamente infondato, perché la sen-
tenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare il disconoscimento dell’attenuante invocata e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché propone una diversa valutazione del merito
senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illog icità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5,
cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti
dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte, S.U.,
21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata la
quantità e qualità della sostanza acquistata (g. 50 lordi di cocaina, da ritenersi di buona qualità attesa l’entità del prezzo pagato) nonché lo stabile inserimento nel mondo
dello spaccio, ha correttamente ritenuto l’insussistenza del fatto di lieve entità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
§2.