Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21995 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 21995 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Perego Daria, nata a Chiari il 11/11/1948
2. Daversa Antonio, nato a Morciano di Leuca il 13/02/1964
3. Renna Giuseppe, nato a Morciano di Leuca il 14/05/1952

avverso la sentenza del 10/03/2017 della Corte di Appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
udito per gli imputati l’avv. Silvio Verri anche in sostituzione dell’avv. Francesco
Maggiore, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 marzo 2017 la Corte di Appello di Lecce, in riforma
della sentenza del 5 maggio 2015 del Tribunale di Lecce, ha condannato Daria
Perego, Antonio Daversa e Giuseppe Renna alla pena di mesi quattro di
reclusione per il reato, così riqualificato, di cui all’art. 480 cod. pen..

Data Udienza: 07/02/2018

2. Avverso la predetta decisione la Perego e il Daversa hanno proposto
ricorso per cassazione allegando quattro motivi. Altrettanti sono stati formulati
dal Renna con separata impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo i ricorrenti Perego e Daversa hanno
osservato che una pronuncia di condanna non poteva fondarsi su una
valutazione semplicemente diversa del medesimo compendio probatorio già
esaminato. In realtà la Corte territoriale aveva operato una differente
valutazione di merito, di per sé non maggiormente persuasiva, sulla base di una
differente lettura delle prove dichiarative, non sufficiente a dimostrare

aspetti legati alla distanza dei fondi (con medesima tipizzazione ed identico
indice di fabbricabilità fondiaria), di cui era chiesto l’accorpamento.
2.2. Col secondo motivo, comunque, tenuto conto che presupposto del
provvedimento impugnato era la perdurante vigenza dell’art. 51 lett. g) della
legge regionale pugliese n. 56/80, i ricorrenti hanno osservato che la citata
disposizione regionale sarebbe divenuta inefficace (come da copiosa
giurisprudenza amministrativa nonché in forza dell’insegnamento di legittimità
affermatosi, e contrariamente agli assunti del provvedimento impugnato) in
conseguenza dell’entrata in vigore delle N.T.A. del PUTT/P Puglia con delibera
della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, nonché in ragione della normativa
regolamentare adottata dal Comune di Morciano di Leuca; sì che, secondo le
regole generali, sarebbe stato consentito l’accorpamento di terreni, tra l’altro da
ritenere anche genericamente contigui nulla essendo stato in realtà
puntualmenté provato nel giudizio di merito, senza che assumesse rilievo la
qualifica soggettiva del richiedente il permesso a costruire, salvo il favor per le
aziende agricole.
2.3. Col terzo motivo i ricorrenti hanno altresì dedotto che la prodotta
relazione paesaggistica sarebbe priva di valore certificatorio e conterrebbe mere
valutazioni tecniche, insuscettibili di diventare affermazioni ideologicamente
false, trattandosi di mere valutazioni in ordine all’assentibilità dell’intervento
richiesto dal punto di vista ambientale, né incombendo su richiedente e
progettista un dovere di autocertificazione in tal senso (tant’è che la successiva
autorizzazione paesaggistica non certificava in alcun modo la veridicità delle
suddette valutazioni di compatibilità). Tra l’altro la sentenza impugnata avrebbe
dato per scontata l’esistenza di parametri normativamente predeterminati o
tecnicamente indiscussi, in contrasto con la richiamata giurisprudenza che detti
parametri aveva ormai ritenuto insussistenti.
Infine, secondo i ricorrenti, il provvedimento impugnato avrebbe equivocato
nel considerare il rapporto intercorrente tra valutazione di compatibilità edilizia
ed urbanistica e valutazione di compatibilità paesaggistica.
2

l’incoerenza della prima sentenza tenuto conto invero della decisività degli

2.4. Col quarto motivo infine, quanto alla contestata esistenza dell’elemento
soggettivo del reato, la condotta incriminata sarebbe in tesi ascrivibile alla errata
interpretazione della complessa normativa di settore, altresì corrispondendo ad
una prassi consolidata seguita dall’amministrazione comunale, tanto più in
relazione alla posizione della ricorrente Perego, del tutto priva di competenze
specifiche in materia urbanistica.
3. A sua volta il ricorrente Renna ha impugnato la sentenza nei termini che
seguono.
3.1. Col primo motivo ha allegato la sopravvenuta inefficacia, quanto alla

della legge regionale pugliese n. 56 del 1980, stante l’entrata in vigore delle
N.T.A. del piano urbanistico territoriale pugliese del 17 gennaio 2002. Ciò posto,
ed in relazione ai requisiti richiesti per procedere all’asservimento di un fondo
rispetto all’altro, non sussistevano elementi per ritenere l’illiceità dell’atto di
asservimento per il quale era giudizio, trattandosi di fondi siti in area agricola,
nella medesima zona e con medesimo indice di fabbricabilità. Sì che
legittimamente era stato richiesto di realizzare su unico fondo l’intera volumetria
che avrebbe potuto essere complessivamente espressa dai due fondi.
3.2. Col secondo motivo il ricorrente ha comunque contestato l’esistenza di
una pretesa falsa attestazione di fatti dei quali l’atto pubblico sarebbe stato
destinato a provare la verità. Al riguardo, infatti, l’eventuale illecita adozione di
atto pubblico (i coimputati avrebbero presentato una falsa relazione, e il
ricorrente avrebbe a sua volta rilasciato un’autorizzazione sulla falsa
realizzazione) avrebbe potuto in ipotesi integrare altre fattispecie di reato, ma
non quella relativa alla formazione di atto falsamente attestante fatti dei quali
sarebbe stato destinato a provare la verità, come imposto dalla norma di cui
all’art. 480 cod. pen..
In ogni caso le affermazioni contenute nella relazione paesaggistica
integravano valutazioni circa la fattibilità dell’intervento, corrette o sbagliate
ovvero legittime o arbitrarie, ma comunque mai avrebbero potuto essere
giudicate vere o false, non sussistendo in proposito alcun valore certificativo, a
differenza dei dati fattuali ed obiettivi sui quali esse si fondavano.
3.3. Col terzo motivo di ricorso, quanto all’inosservanza della legge penale
ed al vizio di motivazione in relazione all’art. 480 cod. pen., il ricorrente ha
osservato di avere preso atto del contenuto della relazione tecnica prodotta dal
richiedente ed asseverata dal tecnico, siccome previsto dalla legislazione, senza
alcuna successiva attività di verifica, cui non era obbligato. Né la stessa
Sovraintendenza di Lecce, cui era stata trasmessa la pratica per il parere
paesaggistico, aveva riscontrato alcunché di illegittimo.

3

fattispecie della cd. cessione di cubatura, della norma di cui all’art. 51, lett. g)

In realtà era stata ravvisata la presenza del dolo in relazione all’omissione di
un accertamento asseritamente ma non effettivamente dovuto, in esito alla
constatazione di un’inerzia che avrebbe potuto essere anche solamente colposa,
non riconducibile quindi all’elemento volontaristico necessario.
3.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha osservato che, nonostante la
specifica richiesta, la Corte salentina non si era pronunciata sull’eccepita
prescrizione.
4. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità dei

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono.
5.1. Il provvedimento impugnato ritrae il proprio fondamento dalla ritenuta
perdurante vigenza dell’art. 51 lett. g) della legge regionale della Puglia 31
maggio 1980, n. 56 (“g) nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli
interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo,
tutelando l’efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli
irrigui o ad altra e qualificata produttività. Per gli interventi di edificazione di
nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all’intera azienda
agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell’art. 9 della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6, successive modificazioni; essi devono essere
riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all’art. 846 del
codice civile o diversamente definite in sede di piano regolatore. Gli interventi di
edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive devono essere
dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione
dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli. Per le aziende con terreni non
confinanti è ammesso l’accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse
regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente”).
In proposito, al contrario, siffatta vigenza è stata autorevolmente esclusa in
ragione del fatto che l’emanazione con delibera della Giunta Regionale della
Puglia, in data 15 dicembre 2000, del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per
il paesaggio (Putt/p), ha determinato il verificarsi della clausola risolutiva
espressa della efficacia di tale norma prevista nella stessa legge, con
conseguente possibilità generale di accorpamento dei fondi a fini edificatori
purché i fondi da accorpare siano contigui anche se non necessariamente
adiacenti, abbiano la medesima destinazione urbanistica e l’area da asservire e
quella destinata all’edificazione siano omogenee (così, in motivazione, Sez. 3, n.
8635 del 18/09/2014, dep. 2015, Manzo, Rv. 262512, in fattispecie concernente

4

ricorsi.

tra l’altro aree con indici differenti di fabbricabilità; così anche Sez. 5, n. 16113
del 10/01/2017, Pizzolante e altri, non mass.).
5.2. Ciò posto, è stato altresì correttamente osservato che, anche a
prescindere dalla soluzione di diritto in concreto adottata (la Corte territoriale ha
assunto che, essendo l’inefficacia della normativa regionale legata
all’emanazione del piano urbanistico territoriale regionale, non ancora
intervenuta, essa è tuttora vigente poiché il piano già emanato ha esclusiva
valenza di protezione paesistica), sembra doversi anche rilevare, comunque, la
difficoltà di ravvisare la sussistenza della consapevolezza e volontarietà della

contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sul punto dell’intervenuta o meno
inefficacia dell’art. 51 lett. g) citato, la cui attuale vigenza è alla base
dell’imputazione di falso dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto fondata su
false attestazioni di compatibilità dell’opera realizzanda sia ambientale che agli
strumenti urbanistici (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 16113 cit.).
5.2.1. D’altronde, a tutto concedere, non può altresì essere sottaciuto che la
riforma della sentenza del Tribunale di Lecce era stata giustificata anche in
relazione ai contenuti della prova dichiarativa assunta nel primo giudizio e non
replicata nel gravame, avente ad oggetto il giudizio in ordine alla “distanza” tra i
fondi, affidato alla mera valutazione di funzionario in servizio presso la Polizia
provinciale salentina.
5.3. Ciò posto, quantomeno per i richiamati aspetti, con particolare
attenzione alla sussistenza del contestato elemento soggettivo in relazione alla
vigenza della normativa di preteso riferimento, i proposti ricorsi non possono
essere ritenuti manifestamente infondati e quindi inammissibili, al più
potendosene in tesi dedurre l’infondatezza.
Infatti è la proposizione di ricorso per cassazione ritenuto inammissibile che
si presenta inidonea a instaurare un regolare rapporto processuale di
impugnazione (con la conseguenza che la sentenza impugnata passa
automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di
sopravvenute cause di non punibilità, come la prescrizione del reato)(cfr. Sez. 1,
n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830), mentre detto rapporto si
perfeziona allorché l’impugnazione, ancorché in tesi infondata, superi la
preliminare valutazione di ammissibilità.
Atteso ciò, la Corte osserva che la prescrizione del richiamato delitto è
senz’altro intervenuta il 22 luglio 2017 (tenuto eventualmente conto anche di un,
comunque ininfluente, periodo di sospensione della prescrizione dal 3 marzo al 5
maggio 2015 avanti al primo Giudice), a norma degli artt. 157, comma 1 e 161,
comma 2, cod. pen., stante la prospettata commissione del contestato reato in
data 20 novembre 2009.
5

falsità in un caso nel quale si registra, nella migliore dell’ipotesi per l’accusa, un

Né, in proposito, sussistono le condizioni per pronunciare ictu ocu/i sentenza
di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U,
n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; da ult., ex plurimis, Sez. 3,
n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236).
5.4. L’esame di ogni ulteriore motivo proposto rimane così senz’altro
assorbito.
6. La sentenza impugnata va quindi, di conseguenza, annullata senza rinvio

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 07/02/2018

per essere il reato estinto per prescrizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA