Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21995 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21995 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAPIA VINCENZO N. IL 31/01/1966
avverso l’ordinanza n. 1581/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

fig

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 5 febbraio 2015 il Tribunale di

sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da Sapia Vincenzo
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che non aveva
accolto l’istanza del detenuto, in espiazione di pena per delitto incluso
nell’art. 4-bis Ord. Pen., diretta ad ottenere la concessione dell’integrazione
della liberazione anticipata ex art. 4 d.l. n. 146 del 2013, convertito con

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Sapia personalmente, il quale deduce di aver presentato la richiesta nella
vigenza del decreto legge che consentiva anche ai condannati per delitti
ostativi di fruire della liberazione anticipata speciale, e invoca il principio
che disciplina la successione delle leggi nel tempo, privilegiando le
disposizioni più favorevoli al condannato; denuncia, quindi, questione di
illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 146 del 2013,
nell’interpretazione adottata dal Tribunale, per violazione degli artt. 3 e 27,
comma terzo, Cost., nonché per violazione del’art. 117 Cost. in relazione
all’art. 3 della Cedu.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivo manifestamente
infondato.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di liberazione anticipata
speciale, di cui all’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come modificato in sede di
conversione dalla legge n. 10 del 2014, è giunta ad approdi del tutto
conformi a quelli diffusamente argomentati nell’ordinanza impugnata nel
senso dell’esclusione dei condannati in espiazione di pene previste nel
catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis Ord. Pen. dalla misura eccezionale e
temporanea della liberazione anticipata speciale (Sez. 1, n. 3130 del
19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262061) e del non giustificato dubbio
di legittimità costituzionale di tale esclusione (Sez. 1, n. 1650 del
22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261880; Sez. 1, n. 34073 del
27/06/2014, Panno, Rv. 260848).
In particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di benefici
penitenziari, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di
conversione non può ritenersi suscettibile di avere efficacia ultrattiva per i
comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli, in
1

modificazioni nella legge n. 10 del 2014.

quanto le norme contenute in un decreto legge non convertito non hanno
attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quali quelli regolati
dall’art. 2 cod. pen. o dall’art. 11, secondo comma, disp. prel. cod. civ.
(Sez. 1, n. 3130 del 2015, cit., Rv. 262060).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del

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