Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21994 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21994 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI MARCO N. IL 25/02/1980
avverso la sentenza n. 1413/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ROSSI Marco ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’am-
bito di un giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui
esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere la valutazione circa
l’adeguamento della pena concretamente irrogata alla gravità del fatto e alla personalità del reo. Non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente – come è avvenuto nella fattispecie – che indichi quélli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (v. Cass., Sez. 6, n.
41365 del 28.10.2010, Straface, rv 248737; idem, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane,
rv 248244).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai predetti criteri,
facendo riferimento, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, agli elementi
indicati dall’art. 133 cod.pen., e ritenendo, con valutazione incensurabile in questa
sede di legittimità, l’imputato non meritevole per la negativa condotta antecedente al
reato (numerosi e specifici precedenti penali, sintomo di spiccata capacità a delinquere).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro Mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2014.
§2.