Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21994 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21994 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONE MAURIZIO N. IL 11/08/1967
avverso la sentenza n. 151/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 28 ottobre 2014 la Corte di appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Taranto, sezione distaccata di Grottaglíe, in data 4 luglio 2012, nei confronti
di Leone Maurizio, condannato alla pena di anni uno di reclusione, per il
reato di cui all’art. 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956, perché,
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con

prescritto essendo assente dalla sua abitazione il 15 agosto 2009 alle ore
2,08.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Leone tramite il difensore, il quale lamenta carenza ovvero manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento
della sua presunta assenza da casa in orario notturno, essendo plausibile
che egli non avesse sentito il suono del campanello perché caduto in sonno
profondo; denuncia, altresì, violazione di legge e carenza di motivazione nel
confermato giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva reiterata e le
riconosciute attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, pur denunciando formalmente il vizio della motivazione,
postula in realtà un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie non
consentito in questa sede.
La Corte territoriale, peraltro, con motivazione adeguata e coerente,
esente da violazioni delle regole della logica e del diritto e, come tale,
insindacabile in questa sede, ha spiegato che l’accertamento dei
verbalizzanti alle ore 2,08 del 15 agosto 2009 fu accurato e il suo esito
negativo sostanzialmente confermato dalla risposta di Leone al citofono alle
successive ore 4,00 della stessa notte, allorché il controllo fu ripetuto.
Manifestamente infondata è la censura relativa al trattamento
sanzionatorio, avendo la Corte escluso la prevalenza delle attenuanti
generiche sulla contestata e ritenuta recidiva reiterata, in considerazione
del divieto sancito dall’art. 99, comma quarto, cod. pen.; e, al riguardo,
questa Corte ha già rilevato che è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, per violazione dei principi affermati dal Giudice
delle leggi nella sentenza n. 251 del 2012, dell’art. 69, quarto comma, cod.
1

obbligo di soggiorno, non osservava l’obbligo di rincasare entro l’orario

pen., nella parte in cui fissa il divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti sulla recidiva reiterata, in quanto tale deroga alla ordinaria
disciplina del “bilanciamento”, quando si riferisce alle circostanze attenuanti
comuni che implicano la diminuzione della pena fino ad un terzo, non
comporta ricadute sul trattamento sanzionatorio palesemente irragionevoli
o sproporzionate (Sez. 1, Sentenza n. 24710 del 13/05/2015, Poletti, Rv.
263960, con riguardo ad un caso di applicazione del divieto nel rapporto tra
la circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen. e la

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 3/12/2015.

recidiva aggravata).

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