Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21994 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21994 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 01/02/2018

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PIGOZZI ALBERTO nato il 05/06/1941 a CISLAGO
PIGOZZI SIMONETTA nato il 18/02/1968 a VARESE

avverso la sentenza del 28/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE
MAZZOTTA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi

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As

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 15 giugno 2016, resa all’esito di giudizio abbreviato, il Gup
del Tribunale di Milano ha – per quanto qui rileva – condannato gli imputati Pigozzi Alberto
e Pigozzi Simonetta, anche al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte
civile fallimento Pielco s.r.l. Pigozzi Edil Costruzioni s.r.l. in liquidazione, per avere, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, omesso di versare, nei termini di legge,
l’Iva e le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, essendo stati, in tempi

10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000).
Con sentenza del 28 giugno 2018, la Corte d’appello di Milano ha assolto Pigozzi
Alberto dal reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e, ravvisata la continuazione
tra il reato di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale entrambi gli imputati
erano stati condannati, e i reati di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 15
giugno 2016, irrevocabile il 3 aprile 2017, di applicazione di pena su richiesta delle parti
(due anni e tre mesi di reclusione per Pigozzi Alberto e un anno e dieci mesi di reclusione
per Pigozzi Simonetta), ha rideterminato la pena quale aumento su quelle già patteggiate
in ragione di quattro mesi di reclusione per ciascun imputato e ha revocato le statuizioni
civili, condannando la parte civile alle spese.
2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato, tramite il difensore e con
unico atto, ricorsi per cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione del principio del
ne bis in idem, sul rilievo che la condotta del reato di mancato versamento dell’Iva
sarebbe sovrapponibile con quella di bancarotta, per la quale era già intervenuta
condanna.
2.2. – In secondo luogo, si contesta la motivazione della sentenza impugnata
quanto alla determinazione della pena, sul rilievo che sarebbe stato violato il divieto di
reformatio in peius,

in relazione alla posizione di Pigozzi Simonetta. La pena per

quest’ultima è stata determinata in quattro mesi di aumento per la continuazione sulla
pena-base oggetto di patteggiamento nel precedente procedimento, in misura uguale a
quella del coimputato, pur essendo stato quest’ultimo condannato a una pena base più
elevata. E non si sarebbe considerato che il giudice di primo grado, per differenziare le due
posizioni, aveva concesso le attenuanti generiche a Pigozzi Simonetta, visto il suo ruolo
secondario, giungendo a condannare la stessa a una a pena inferiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono inammissibili.

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diversi, legali rappresentanti della Pielco s.r.l. Pigozzi Edil Costruzioni s.r.l. (artt. 10 bis e

3.1. – Il primo motivo di doglianza – comune ai due ricorrenti e concernente la
violazione del principio del ne bis in idem, per la sostanziale identità tra mancato
versamento dell’Iva e bancarotta fraudolenta – è manifestamente infondato.
3.1.1. – Deve ricordarsi che, con la sentenza n. 200 del 2016, la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., per
contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla
CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per

irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. La Corte chiarisce, in
particolare, che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di
bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere
quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente. Il diritto vivente, con
una lettura conforme all’attuale stadio di sviluppo dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU,
impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e
dell’evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della
prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il
giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se
riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad
esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la
lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e
dunque un nuovo evento in senso storico. In altri termini, deve essere respinta la
tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto
per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta; è invece necessario che
l’interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, seppure riferendosi a un
confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizioni
sanzionatorie.
3.1.2. – Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui – come
ben evidenziato dalla Corte d’appello – il mancato versamento Iva e la bancarotta
fraudolenta si differenziano in concreto sia per la condotta, sia per l’evento. Quanto al
primo aspetto, deve evidenziarsi che il capo di imputazione per bancarotta fraudolenta
non considera le violazioni tributarie commesse in quanto tali, ma in relazione al fatto che,
attraverso queste, gli imputati abbiano potuto continuare l’attività imprenditoriale,
contribuendo ad aggravare il dissesto della società fino alla sentenza dichiarativa di
fallimento. Quanto al secondo aspetto, deve rilevarsi che la contestazione di bancarotta
fraudolenta considera, non solo la condotta di omesso versamento dell’Iva, ma l’evento
naturalistico da essa derivato, rappresentato dalla dichiarazione di fallimento della società,

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la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza

onché il nesso di causalità intercorrente fra condotta ed evento; mentre il reato tributario
è di mera condotta e si perfeziona con l’omissione del versamento alla scadenza fissata.
3.2. – Anche il secondo motivo, riferito alla violazione del divieto di reformatio in
peius quanto alla posizione di Bigozzi Simonetta, è manifestamente infondato. Non vi è
dubbio che la pena complessivamente irrogata all’imputata sia inferiore rispetto a quella
derivante dalla somma delle condanne pronunciate con la sentenza di patteggiamento e
con la sentenza di primo grado nel presente procedimento; e già tale semplice

a tale conclusione il fatto che la Corte d’appello abbia determinato la pena del presente
procedimento come aumento, in misura uguale per entrambi gli imputati, su quelle già
irrogate nel procedimento concluso con la sentenza di patteggiamento, pur essendo stati
questi condannati a pene diverse con tale ultima sentenza. Ai fini dell’applicazione del
divieto di reformatio in peius, assume infatti rilevanza la posizione del singolo imputato e
non il raffronto tra questa e quelle di altri imputati; mentre un tale raffronto potrebbe, al
più, assumere rilevanza ai fini della valutazione della logicità della motivazione sulla pena.
In ogni caso, la sentenza impugnata reca, su tale ultimo profilo, una motivazione
pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia che la scelta di irrogare
all’imputata Pigozzi Simonetta una pena base in misura pari a quella del coimputato,
diversamente da quanto deciso in primo grado, si giustifica per il fatto che gli importi evasi
dalla prima (nel periodo 2011) sono maggiori rispetto a quelli evasi dal secondo (nel
periodo 2010).
4. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e alla somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2018.

constatazione esclude che sia configurabile una violazione del richiamato principio. Né osta

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