Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21993 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21993 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIERES SANCHEZ JOSE ANTONIO N. IL 28/03/1979
avverso la sentenza n. 2508/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29659 / 2013

L’indicata sentenza della Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di
emessa nelle forme del giudizio abbreviato dal g.i.p. del Tribunale di Bologna che a
riconosciuto il cittadino spagnolo José Antonio Mieres Sanchez colpevole del delitto di
illecita detenzione e importazione di sostanze stupefacenti del tipo morfina (gr. 58) e
cocaina (gr. 4,83) trasportate dalla Spagna e contenuti in più involucri occultati in cavità
endoaddominale, condannandolo -previa concessione delle attenuanti generiche, alla
pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa.
Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato di persona, lamentando (ha
ammesso l’addebito sia pure tardivamente dopo l’avvenuto accertamento di p.g.)
violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S.
I motivi di ricorso, generici siccome riproduttivi di censure già adeguatamente
vagliate dalla Corte territoriale, si rivelano indeducibili nel giudizio di legittimità, poiché
attengono al tema del trattamento sanzionatorio riservato all’esclusivo apprezzamento
del giudice di merito. Apprezzamento effettuato nel caso di specie sulla base di meditata
e correttamente motivata analisi del contegno illecito dell’imputato, tale da farne
escludere la qualificazione in termini di modesta offensività ex art. 73 co. 5 L.S. Non
hanno pregio, a fronte dell’articolata e logica motivazione della Corte felsinea, le
considerazioni, per altro di mero fatto, sviluppate dal ricorrente in merito all’avvenuta
applicazione dell’invocata attenuante in casistiche giudiziarie astrattamente riferibili a
casi criminosi valutabili più gravi di quello di cui egli si è reso protagonista.
Nessuna incidenza nel caso di specie esercita la sentenza n. 32/2014 (non ancora
efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionali le norme della legge 49/2006 modificative della disciplina penale degli
stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio, atteso che all’imputato
è stata applicata la più favorevole sanzione prevista dall’art. 73 L.S. caducato dalla L.
49/2006 (pena base applicata nel minimo edittale di sei anni di reclusione rispetto agli
otto anni previsti dalla norma “ripristinata” dal giudice delle leggi).
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febllraio 2014
Il consiglie e ensore

Fatto e diritto

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