Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21992 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21992 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRANTE BENEDETTO N. IL 13/12/1968
avverso la sentenza n. 2136/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/02/2014
R. G. 29640/2013
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’imputato Benedetto Ferrante avverso la sentenza
del locale Tribunale (emessa il 28.6.2004, sì da rendere applicabile la previgente
disciplina in tema di prescrizione, pari nel caso di specie a quindici anni), con cui è stato
riconosciuto colpevole del reato di concorso in resistenza (frasi di pesante minaccia
rivolte ai carabinieri procedenti a controlli di rito nei confronti di una persona sottoposta
al regime cautelare degli arresti domiciliari) e per l’effetto condannato alla pena di un
anno di reclusione. Declaratoria di inammissibilità del gravame (artt. 585, lett. c, e 591,
lett. c, cpp) indotta dalla genericità (id est aspecificità) delle doglianze formulate
dall’appellante, limitatosi ad addurre la mancanza di prova del contestato reato e, in
subordine, l’eccessività della pena inflittagli senza alcun riferimento critico agli
argomenti valutativi espressi dalla decisione di primo grado.
Contro il provvedimento della Corte territoriale ricorre il difensore del ricorrente,
deducendo violazione di legge (art. 337 c.p.) e difetto di motivazione, perché la Corte
territoriale non ha motivato le ragioni della confermata colpevolezza del prevenuto per
l’ascritto reato di resistenza, né ha giustificato l’onerosità del trattamento sanzionatorio e
il correlato diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per palese infondatezza delle censure.
Censure che si profilano affatto distoniche rispetto ai contenuti della sentenza
impugnata, che non ha affrontato (se non in termini confermativi indiretti) il merito
della regiudicanda, tenuto conto della pregiudiziale rilevata genericità dei motivi di
appello siccome avulsi da qualunque dialettico confronto con il ragionamento
sviluppato dalla sentenza del Tribunale che ha condotto alla condanna del prevenuto.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi
equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014
Motivi della decisione