Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21992 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 21992 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MARTONE VINCENZO nato il 04/04/1977 a CASTELLAMMARE DI STABIA
VINGIANO MARIO ROSARIO nato il 18/04/1979 a TORINO
ACUNZO GIOVANNI nato il 02/01/1964 a BOSCOTRECASE

avverso la sentenza del 18/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE
MAZZOTTA
che ha concluso per

Data Udienza: 01/02/2018

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA ATTO CHE GLI AVVOCATI DICHIARANO DI RINUNCIARE ALLA RELAZIONE
E IL PRESIDENTE LA DA PER LETTA.
il difensore presente AVV. F. MOLINO si riporta ai motivi
il difensore presente AVV. E. FARIELLO si riporta ai motivi E NE CHIEDE

[IQ

L’ACCOGLIMENTO
il difensore presente AVV. V. PROPENSOsi riporta ai motivi E NE CHIEDE

L’ACCOGLIMENTO.

2

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 2 febbraio 2011, resa all’esito di giudizio abbreviato, il Gup
del Tribunale di Ancona ha – per quanto qui rileva – condannato gli imputati odierni
ricorrenti, per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., per avere preso parte, con diversi ruoli,
ad un’associazione diretta a commettere reati di truffa, previdenziali e tributari
(riqualificati ai sensi dell’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000), in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso. Con sentenza del 18 maggio 2015, la Corte d’appello di

Martone e Acunzo, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. – Avverso la sentenza di appello l’imputato Martone ha presentato, tramite il
difensore, ricorso per cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in
relazione alla qualifica di amministratore di fatto attribuita all’imputato con riferimento alla
società Marvin s.r.I., formalmente amministrata dalla moglie. Si premette che la vicenda
ruota intorno al preteso accordo secondo cui varie ditte orbitanti nella cerchia del
coimputato Vingiano avrebbero fornito, mediante l’utilizzazione di fatture per operazioni
inesistenti, l’apporto necessario all’organizzazione, tesa ad ottenere, con grossi ribassi, le
commesse di Fincantieri s.p.a. Si ricorda, altresì, che i giudici di merito hanno valorizzato,
a sostegno della sussistenza del reato associativo, la sentenza di patteggiamento con cui
gli imputati hanno definito la loro posizione in relazione ai reati fiscali utili al
conseguimento dello scopo dell’associazione. In questo quadro, il ruolo di Martone come
amministratore di fatto della Marvin sarebbe stato desunto da intercettazioni telefoniche
tra lui e Vingiano. Secondo la prospettazione difensiva, il contenuto delle conversazioni
intercettate sarebbe spiegabile sulla base dell’interessamento dell’imputato, già
dipendente della società Marvin, per l’operato della moglie, la quale comunque aveva
competenze nel settore cantieristico. Ed è poco plausibile – prosegue la difesa – che
Martone, se animato da intento truffaldino, abbia fatto figurare come amministratrice la
moglie, così esponendola a rischi.
2.2. – Con una seconda censura, si lamentano vizi della motivazione in relazione
alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato associativo. Si sostiene che la
sentenza impugnata non specificherebbe il ruolo rivestito dall’imputato nell’ipotizzata
associazione criminale, avendo anzi egli ignorato il fine illecito della fatturazione. La prova
di tale ignoranza, secondo la difesa, sarebbe rappresentata dal ruolo rivestito dalla moglie,
la quale si era assunta a tutti i rischi derivanti dall’amministrazione della società Marvin.
Non si sarebbe considerato, inoltre, il modesto ammontare della contestazione fiscale,
avente ad oggetto poche migliaia di euro in relazione a un fatturato di oltre un milione. Né

2

Ancona ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio per gli imputati

il reato di falsa fatturazione, oggetto di patteggiamento, può da solo essere sufficiente a
far ritenere sussistente il reato associativo.
3. – La sentenza è stata impugnata anche nell’interesse dell’imputato Vingiano.
3.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in .
relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato associativo. Si
sostiene che la Corte d’appello avrebbe desunto il reato dall’attiva partecipazione degli
imputati alle vicende societarie e dalla commissione di alcuni reati-scopo, senza tenere

Anzi, le attività del cosiddetto gruppo Vingiano sarebbero del tutto lecite, essendosi
limitate le operazioni elusive ad alcuni momenti (pochi mesi dell’anno 2007) e a solo due
società. E vi sarebbe un’informativa di polizia giudiziaria del 12 maggio 2010, che
escluderebbe la perduranza dell’attività illecita nell’anno 2008. Inoltre, il ruolo di Martone
sarebbe del tutto marginale anche sotto il profilo economico, mentre quello di Acunzo
sarebbe limitato a rapporti con lo stesso Vingiano, di carattere bilaterale; così che
mancherebbe la pluralità dei soggetti associati.
3.2. – In secondo luogo, si deducono la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizi
della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché lo
stesso sarebbe stato motivato sulla base dei gravi e plurimi precedenti penali, pur essendo
la più recente condanna relativa a un fatto del 1998. Inoltre, il fatto sarebbe stato ritenuto
grave nonostante la modesta durata dell’associazione, che sarebbe di soli otto mesi.
3.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa deduce la
prescrizione del reato, sulla base della già richiamata informativa della Guardia di Finanza
del 12 maggio 2010, che escluderebbe il perdurare dell’associazione oltre l’anno 2007.
4. – La sentenza è stata impugnata anche dal difensore dell’imputato Acunzo.
4.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in
relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo. Si censura la sentenza impugnata
nella parte in cui avrebbe ritenuto la partecipazione di Acunzo alla presunta associazione
sulla base del ruolo di commercialista e tenutario delle scritture contabili delle varie
aziende satelliti appartenenti al cosiddetto gruppo Vingiano, che egli ricopriva, nonché
sulla base della sentenza di patteggiamento per i reati-scopo. Non si sarebbe considerato
che l’unica condotta penalmente rilevante è quella di avere dato direttive per l’emissione
di fatture per operazioni inesistenti, senza che vi sia la prova di interventi nelle scelte
operative e strategiche del gruppo, né nella distribuzione dei lavori appaltati alle ditte
consorziate. Acunzo era, inoltre, estraneo alla pratica della sottrazione degli stipendi ai
contributi previdenziali e fiscali e della dazione dei “fuori busta”, sulla base di una
contabilità parallela, essendosi limitato alla consulenza aziendale e contabile. Del resto prosegue la difesa – se Acunzo avesse fatto parte dell’associazione a delinquere, avrebbe

conto della mancanza di una programmazione indeterminata di reati di natura fiscale.

partecipato anche alla distribuzione degli utili, non accontentandosi di ricevere
esclusivamente il compenso corrisposto alla società Global Consulting, di cui, tra l’altro,
era socio. La mancanza di colloqui intercettati fra Acunzo e Martone escluderebbe,
comunque, l’esistenza del numero minimo di partecipanti necessario a integrare il reato.
4.2. – In secondo luogo, si contesta la violazione dell’art. 81, secondo comma, cod.
pen., in relazione ai reati-scopo oggetto di condanna definitiva, non avendo la Corte
d’appello applicato la continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e tali

4.3. – Con un terzo motivo di censura, si contesta la motivazione della sentenza
impugnata, quanto alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale senza la condizione,
imposta dalla Corte territoriale, della prestazione di attività lavorativa non retribuita in
favore del Comune. Non si sarebbero considerati: il buon comportamento processuale,
concretizzatosi nell’ammissione dei fatti relativamente al reato-scopo, nonché
l’incensuratezza. Si rileva che nella sentenza di patteggiamento, emessa contestualmente
a quella di rito abbreviato, l’imputato è stato ritenuto meritevole delle circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. – I ricorsi sono inammissibili.
I ricorrenti non formulano censure relative a lacune o vizi logici della motivazione
della sentenza impugnata, limitandosi a genericamente contestare nel merito la
valutazione dei fatti, senza richiamare puntualmente, neanche a fini di critica, gli analitici
passaggi argomentativi della sentenza impugnata, che – quanto alle posizioni degli odierni
ricorrenti – si pone in totale continuità con quella di primo grado. Deve in ogni caso
rilevarsi che l’iter logico seguito dalla Corte d’appello risulta pienamente convincente,
perché valorizza i dati emergenti dal quadro istruttorio, interpretandoli correttamente, sia
ai fini della responsabilità penale, sia ai fini del trattamento sanzionatorio e delle
circostanze.
5.1. – Le considerazioni appena svolte si attagliano, innanzitutto, alle censure sub
2.1., 2.2., 3.1., 4.1., che possono essere trattate congiuntamente, in quanto riferite alla
responsabilità penale. Si tratta della mera riproduzione di doglianze già esaminate e
motivatamente disattese dai giudici di merito; cosicché è sufficiente, in questa sede,
richiamare sinteticamente le argomentazioni svolte dalla Corte d’appello, la quale
evidenzia, innanzi tutto, che la maggior parte dei dati ricostruiti nell’informativa di polizia
giudiziaria del 15 maggio 2009 sono sostanzialmente incontestati (pagg. 9-14 della
sentenza impugnata, nelle quali si descrive nel dettaglio il meccanismo fraudolento posto
in essere dai sodali). Quanto agli elementi in base ai quali è stata ritenuta sussistente

4

fatti.

l’ipotesi associativa, gli stessi sono stati desunti da intercettazioni telefoniche, da cui è
emerso che Acunzo non svolgeva affatto il ruolo di mero consulente contabile delle società
del “gruppo Vingiano”, ma forniva consigli e direttive in ordine alle modalità di
perseguimento di finalità illecite, nella sua veste di mediatore ed esecutore dell’articolata
strategia elusiva operata dal gruppo, anche in relazione alla programmazione di
avvicendamenti di compagini sociali, di organi amministrativi, nonché di spostamenti di
persone e di capitali (pagg. 14-16 della sentenza). La posizione di Vingiano, capo della

considerazione l’evoluzione del suo “gruppo” (pagg. 16-18), anche con l’utilizzazione di
prestanome. Proprio a tale scopo si è realizzato il coinvolgimento di Martone, soggetto che
aveva consentito che la moglie venisse nominata amministratrice della Marvin s.r.I., pur
essendo del tutto priva delle relative competenze, tanto che la gestione era di fatto
esercitata dallo stesso Martone, non essendovi alcun atto di rilevanza sostanziale
effettivamente deliberato dalla moglie. Il ruolo di tale ultimo imputato è analiticamente
descritto dalla Corte d’appello, che richiama (pagg. 18-23 della sentenza) i suoi decisivi
contributi nella gestione del personale e delle relative retribuzioni e contribuzioni, nonché
nella partecipazione ai meccanismi illeciti relativi all’utilizzazione di fatture false create per
annullare i ricavi e compensare i debiti verso gli enti pubblici. Né le difese contestano i
richiami effettuati dalla Corte d’appello all’ancora più dettagliata sentenza di primo grado.
A fronte di tale motivazione, le doglianze di ricorrenti si riducono – come anticipato
– ad un mero tentativo di ottenere una rilettura delle risultanze istruttorie. Tentativo che si
concretizza, quanto a Martone, nella mera negazione del suo ruolo di amministratore di
fatto della società Marvin, oltre che nel richiamo di una inesistente massima di esperienza,
secondo cui sarebbe poco plausibile che un soggetto animato da intento truffaldino faccia
figurare la moglie come formale amministratrice della società di lui di fatto gestita. Ne può
valere a sminuire la pervicacia dimostrata dall’imputato nel perseguimento delle finalità
dell’associazione criminale la considerazione – anch’essa basata assumere asserzioni – che

consorteria, è ampiamente descritta nella sentenza impugnata, laddove si prende in

l’ammontare della contestazione fiscale sarebbe di poche migliaia di euro, a fonte di un
fatturato lecito di oltre un milione.
Meramente assertive risultano anche le considerazioni difensive svolte nell’interesse
dell’imputato Vingiano. La difesa si limita, infatti, ad osservare – senza richiamare alcuno
specifico elemento a sostegno – che le attività del cosiddetto “gruppo Vingiano” sarebbero
del tutto lecite, essendosi limitate le operazioni elusive ad alcuni momenti (pochi mesi
dell’anno 2007) e a solo due società. Richiama inoltre, per contestare l’individuazione del
tempus commissi delicti effettuata nell’imputazione – ma senza chiarirne l’effettivo
contenuto – un’informativa di polizia giudiziaria del 12 maggio 2010, che escluderebbe la
perduranza dell’attività illecita nell’anno 2008. Formula, poi, ulteriori indimostrate

5/$

asserzioni – che si risolvono nella mera contestazione delle argomentazioni dei giudici di
primo e secondo grado – quanto alla mancanza della pluralità dei soggetti partecipanti
all’associazione criminale.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla posizione dell’imputato Acunzo,
perché la sua linea difensiva si basa sulla mera negazione di dati incontrovertibilmente
accertati dei giudici di primo e secondo grado, circa il suo ruolo di ideatore dell’intero
meccanismo fraudolento, che non può essere ridotto al solo reato-scopo. Del pari

versamento dei compensi dell’attività illecita, nonché al fatto che la mancanza di colloqui
intercettati fra Acunzo e Martone escluderebbe, comunque, l’esistenza del numero minimo
di partecipanti necessario a integrare il reato.
5.2. – Il secondo motivo di doglianza dell’imputato Vingiano – con cui si deducono
la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche – è anche esso inammissibile. La difesa non prospetta,
neanche con il ricorso per cassazione, elementi positivi di giudizio che sarebbero stati
pretermessi o erroneamente valutati, limitandosi a contestare il rilievo correttamente
attribuito dai giudici di merito all’entità dei fatti e ai gravi e plurimi precedenti penali, dei
quali si limita a dedurre la lontananza del tempo. Smentita dagli atti risulta, poi, la
considerazione difensiva secondo cui l’associazione sarebbe durata per soli otto mesi.
5.3. – Contrariamente a quanto affermato dalla difesa di Vingiano nella memoria
depositata in prossimità dell’udienza, il reato non può, dunque, ritenersi prescritto,
essendo stato correttamente ritenuto ancora permanente in sede di contestazione.
5.4. – Inammissibile è la censura, mossa dalla difesa di Acunzo, relativa alla
violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., per la mancata applicazione della
continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i reati-scopo oggetto della
sentenza di patteggiamento. La stessa difesa non deduce, infatti, di avere richiesto
l’applicazione della continuazione con i motivi di appello, né una tale doglianza è riportata
come formulata nella sentenza impugnata; con la conseguenza che la Corte distrettuale
non aveva alcun onere di statuire sul punto. Si tratta, peraltro, di una questione che potrà
essere eventualmente sottoposta al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671 cod.
proc. pen.
5.5. – Del tutto generiche risultano, infine, le contestazioni della difesa di Acunzo
relative alla motivazione della sentenza impugnata, quanto alla determinazione della pena,
nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della
sospensione condizionale senza la condizione, imposta dalla Corte territoriale, della
prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore del Comune. Ci si limita, ancora
una volta, a richiamare il buon comportamento processuale che si sarebbe concretizzato

6

meramente assertive risultano le affermazioni difensive relative alle modalità di

nell’ammissione dei fatti relativamente al reato-scopo, nonché l’incensuratezza. Non si
considera, però, che tali elementi sono stati già valutati ai fini della determinazione
complessiva del trattamento sanzionatorio, in misura complessivamente assai modesta in
relazione alla gravità del fatto (quale emerge dalle argomentazioni svolte alla pag. 23 della
sentenza). E risulta del tutto irrilevante, sul piano logico, la circostanza che nella sentenza
di patteggiamento, emessa contestualmente a quella di rito abbreviato, l’imputato sia
stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle

6. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e alla somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2018.

aggravanti, trattandosi di una sentenza che aveva comunque per oggetto un diverso reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA