Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21991 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21991 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASIERI FRANCESCO N. IL 10/12/1987
avverso la sentenza n. 1148/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R.G. 29637/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la
sentenza del Tribunale di Trani, che all’esito di giudizio ordinario ha dichiarato
Francesco Casieri colpevole del delitto di illecita detenzione e offerta in vendita di un
quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish (dieci grammi) e lo ha condannato
-concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 LS- alla pena
sospesa di un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa. La Corte territoriale si è
limitata a concedere al Casieri l’ulteriore beneficio della non menzione della condanna.
Contro tale sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 73 L.S. Le
risultanze processuali, secondo il ricorrente, non offrono affidabile prova della effettiva
azione cessoria (per altro soltanto tentata) attribuita al prevenuto sulla base della incerta
deposizione dell’ufficiale di p.g. operante, non suffragata dalle dichiarazioni degli altri
protagonisti dell’episodio oggetto di sua osservazione.
Il ricorso è inammissibile, poiché prospetta argomenti critici incentrati su una
mera rivalutazione fattuale delle fonti di prova non consentita in questa sede, alla luce
della completezza e logicità della motivazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto
di confermare la decisione di primo grado, valutando dimostrata al di là di ogni
ragionevole dubbio la destinazione cessoria dello stupefacente caduto in sequestro,
contenuto nell’involucro di cui il prevenuto si è subito disfatto alla vista degli operanti.
Giova aggiungere chela sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136 Cost.
e 30 L. 87/1953) con cui il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionali le norme della
L. 49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il
previgente regime sanzionatorio, non influisce sull’odierna regiudicanda, la pena valutata
congrua e applicata dai giudici di merito essendo senz’altro “legale” alla stregua di
entrambe le normative nella loro diacronica successione (pena ricadente nella
tassonomia sanzionatoria dell’art. 73 co. 5 L.S. vigente e di quello anteriore reintrodotto
dalla decisione della Corte Costituzionale).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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