Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21991 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21991 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
PADOVA
nel procedimento a carico di:
GOBBO CARLO nato il 05/03/1961 a CITTADELLA

avverso la sentenza del 10/10/2017 del TRIBUNALE di PADOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE
MAZZOTTA
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA ATTO CHE L’AVVOCATO DICHIARA DI RINUNCIARE ALLA RELAZIONE E IL
PRESIDENTE LA DA’ PER LETTA
)
DEL PG.
Il difensore presente SI ASSOCIA AL LE CONCLUSIONE
C

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Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 10 ottobre 2017, il Tribunale di Padova ha dichiarato, su
eccezione della difesa dell’imputato, la propria incompetenza per territorio, ritenendo la
competenza del Tribunale di Milano, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di
Gobbo Carlo, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 4 del d.lgs. n. 74
del 2000.
2. – Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione, il Procuratore della

contraddittorietà della motivazione, per contrasto con quanto emerso dagli atti del
fascicolo del pubblico ministero acquisito dal giudice in ordine all’accertamento del
domicilio fiscale dell’imputato. Si rileva, in primo luogo, che la dichiarazione mod. unico
PE/2011 del 29 settembre 2011 presentata dall’imputato, sebbene riporti l’indicazione che
la residenza anagrafica dell’imputato si trovi a Milano (dal 12 aprile 2011), presenterebbe
sbarrata la casella relativa alla diversità tra domicilio fiscale e residenza, da cui si
desumerebbe che, alla data di presentazione della dichiarazione, il domicilio fiscale
registrato all’anagrafe tributaria sarebbe stato quello di Cittadella, comune in cui si
trovava la sede operativa della società Hospitadella s.r.l. e di altre società quasi
interamente controllate dall’imputato. Lo stesso imputato, nell’interrogatorio reso il 12
maggio 2017, avrebbe indicato la sua residenza anagrafica in Milano, ma specificando che
la sua dimora abituale si trova in Cittadella, dove risultano anagraficamente residenti i suoi
prossimi congiunti e in cui la polizia giudiziaria, tra l’altro, avrebbe rinvenuto tutta la
documentazione contabile relativa all’attività. Per il ricorrente, la presunzione relativa di
corrispondenza tra la residenza anagrafica e il domicilio fiscale risulta, dunque, superata,
in quanto Cittadella continua a essere il luogo in cui l’imputato svolge in maniera
prevalente la propria attività e mantiene il centro principale dei suoi affari e interessi,
essendo irrilevante che l’amministrazione finanziaria non abbia attivato il meccanismo di
attribuzione del domicilio fiscale effettivo.

Repubblica del Tribunale di Padova. Con un unico motivo di doglianza, si lamenta la

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto una sentenza con la quale il
Tribunale di Padova ha declinato la sua competenza per territorio, indicando, quale giudice
competente, il Tribunale di Milano.
Trova applicazione l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che ì
provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad
impugnazione, perché, non essendo attributivi di competenza al giudice designato,
importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione
del conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.

(ex multis, Sez. 6, n. 9729 del

14/11/2013, dep. 27/02/2014, Rv. 259251; Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Rv.

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249962). Ne consegue che il pubblico ministero non avrebbe potuto proporre ricorso per
cassazione avverso la sentenza di incompetenza.
P.Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2018.

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