Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21990 del 27/04/2016

Penale Ord. Sez. 6 Num. 21990 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sulla richiesta di correzione dell’errore materiale proposta dalle parti civili
Pignatiello Sergio, Pignatiello Donato, Lomaestro Geremia, Pignatiello Isabella,
Dell’Orefice Maria
nel procedimento contro
1. AB
2. CB

in relazione alla sentenza del 4/02/2016 della Corte di cassazione

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angellilis, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità della
richiesta.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione annullava la
sentenza della Corte di appello dell’Aquila del 24 gennaio 2014, limitatamente al
reato di cui al capo C) e rinviava per nuovo giudizio alla Corte di appello di

Data Udienza: 27/04/2016

Perugia, rigettando nel resto i ricorsi proposti dagli imputati AB e CB
I predetti erano stati ritenuti responsabili di più reati di calunnia e
condannati rispettivamente alla pena la CB di anni uno e mesi otto di
reclusione e AB di anni quattro di reclusione.
La Corte di cassazione rigettava i ricorsi proposti dagli imputati in relazione
ai capi A), B) e D), mentre disponeva l’annullamento della sentenza impugnata

2. In relazione alla suddetta sentenza presentano richiesta di correzione
dell’errore materiale le parti civili XX ZZ, chiedendo alla Corte di
cassazione di dichiarare la definitività della sentenza di merito in relazione ai capi
A), B) e D).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta va accolta per le ragioni di seguito indicate.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in virtù del principio del
giudicato progressivo (art. 624, comma 1, cod. proc. pen.) le parti della
decisione non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale con
quelle per cui è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano, in quanto definitive,
autorità di cosa giudicata (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640)
e la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute
irrevocabili ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva (tra le tante,
Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050).
Infatti, l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte di
cassazione provveda a tale espressa declaratoria «quando occorra», ossia solo
quando, per esigenze di chiarezza, appaia opportuno enunciare espressamente
nel dispositivo il passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata la cui
acquisita irrevocabilità possa risultare poco chiara o poco evidente.
D’altra parte, lo stesso art. 624, commi 2 e 3, cod. proc. pen. prevede che
l’eventuale omissione della declaratoria è in ogni momento riparabile dalla Corte
di cassazione, tramite un’ordinanza da adottarsi de plano in camera di consiglio,
d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero o della parte privata interessata.

3. Fatte queste premesse, nel caso in esame non siamo in presenza
dell’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc.

2

per il capo C), con rinvio per nuovo giudizio sul capo.

pen., inteso come mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una
decisione e la sua formale estrinsecazione, bensì nella peculiare ipotesi prevista
dall’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., in cui la Corte di cassazione, per ragioni
di opportunità, può integrare il dispositivo con la dichiarazione delle parti della
sentenza divenute irrevocabili.
Pertanto, la richiesta in esame può essere valutata ai sensi di tale ultima
disposizione.
Vi è indubbiamente l’interesse delle parti civili, non costituite per il capo

divenute irrevocabili e quindi che nel dispositivo della sentenza della Corte di
cassazione indicate in epigrafe sia fatta chiarezza in ordine a quali capi della
sentenza di merito abbiano acquisito irrevocabilità.
Ne consegue che il dispositivo della sentenza del 4 febbraio 2016 della Corte
di cassazione va integrato dichiarando che per entrambi gli imputati sono
divenute irrevocabili le statuizioni le statuizioni penali e civili in ordine ai capi A),
B) e D).
La cancelleria provvederà alle annotazioni necessarie.

P.Q.M.

Visto l’art. 624 cod. proc. pen., in relazione alla sentenza pronunciata da
questa Corte – sez. 6 in data 4 febbraio 2016 (R.G. 52473/2014), dichiara
l’irrevocabilità delle statuizioni penali e civili in ordine ai capi A), B) E D).
Manda alla cancelleria per le annotazioni necessarie.
Così deciso il 27/04/2016.

oggetto di annullamento parziale, a porre in esecuzione le statuizioni civili

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