Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2199 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2199 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CONCILIO ANTONIO N. IL 28/04/1982
avverso la sentenza n. 9301/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 16.12.2011 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza,
resa in data 18.4.2011 dal Tribunale di Torre Annunziato, in composizione monocratica,
con la quale Concilio Antonio, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato
condannato, per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73 DPR 309/90, alla pena di anni 4 di
reclusione ed curo 18.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione Concilio Antonio, denunciando la inosservanza o
erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte territoriale ritenuto la
configurabilità del reato contestato pur in assenza di prove della destinazione allo
spaccio, nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Fin dalla sentenza di questa Corte a sez.un. del 18.7.1997 n.4 è stato affermato il
principio che la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual
volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve
essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed
oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità
solo in rapporto ai vizi di cui alla lette) dell’art.606 c.p.p. Sicché non è censurabile la
motivazione che attribuisca univoco significato della destinazione allo spaccio alla
detenzione quando la quantità dello stupefacente sia notevolmente superiore al
bisogno personale per un periodo circoscritto. E’ del tutto evidente che nelle ipotesi
relative a quantitativi non elevati l’indagine in relazione alla destinazione allo spaccio
debba essere, invece, più penetrante e condotta con riferimento ad altri elementi
indiziari emergenti dalle concrete modalità della fattispecie, come la qualità di
tossicodipendente, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato compimento
pregresso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità
della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al
taglio.
Non c’è dubbio, infatti, che, di per sé, ” il superamento dei limiti quantitativi massimi
previsti dall’art.73 comma 1 bis letta) DPR 309 del 1990, come modificato dalla L.21
febbraio 2006 n.49, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell imputato, o
ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, in ordine alla
destinazione della doga detenuta ad un uso non personale.
2.1.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto che la sostanza stupefacente detenuta fosse destinata allo spaccio in
considerazione del quantitativo rilevante della stessa (gr.201 di canapa indiana) e della
mancanza di capacità reddituale dell’imputato idonea a giustificare un simile
approwigionamento per uso personale

1

OSSERVA

2.2) Quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una
analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi,
scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece,
ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere discrezionale
riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla
concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento
considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di
opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati.
Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le
deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra
gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione
negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano
palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del
3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
La Corte territoriale ha ritenuto assolutamente ostativa al riconoscimento dell’e
circostanze attenuanti generiche la personalità negativa e trasgressiva dell’imputato,
già gravato da precedenti penali; e non emergendo dagli atti elementi di segno positivo
che potessero *bilanciare quello assolutamente negativo sopra evidenziato.
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in turo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consiglie est.

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