Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21989 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21989 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNONE MARIO N. IL 13/12/1979
avverso la sentenza n. 1958/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29635/2013

L’indicata sentenza della Corte di Appello di Bari -confermando in punto di
responsabilità la sentenza di condanna emessa nelle forme del giudizio abbreviato dal
g.u.p. del Tribunale di Trani- ha ridotto, concedendogli le attenuanti generiche, a tre anni
di reclusione ed euro 15.000 di multa la pena inflitta a Mario Cannone per il delitto di
illecita detenzione per finalità commerciali di grammi 77 di cocaina, idonei al
confezionamento di 243 dosi singole per medio assuntore.
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato, lamentando
(l’imputato ha ammesso l’addebito in punto di fatto) violazione di legge e carenza di
motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 co.
5 LS e delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche nella loro massima
estensione riduttiva di un terzo dell’individuata pena base di sei anni di reclusione.
I motivi di ricorso, generici siccome riproduttivi di censure già adeguatamente
vagliate dalla Corte territoriale, si rivelano indeducibili nel giudizio di legittimità, poiché
attengono al tema del trattamento sanzionatorio riservato all’esclusivo apprezzamento
del giudice di merito. Apprezzamento effettuato nel caso di specie sulla base di meditata
e correttamente motivata analisi del complessivo contegno illecito dell’imputato, tale da
farne escludere la qualificazione in termini di modesta offensività ex art. 73 co. 5 LS (parte
della sostanza caduta in sequestro, unitamente ad attrezzature occorrenti per la
suddivisione in dosi, trovandosi ancora in stato grezzo e in condizione, quindi, di essere
ulteriormente “tagliata” con formazione di ulteriori dosi droganti) ed altresì di concedere
le attenuanti innominate nella misura massima di legge.
Nessuna incidenza nel caso di specie esercita la sentenza n. 32/2014 (non ancora
efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionali le norme della legge 49/2006 modificative della disciplina penale degli
stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio, atteso che all’imputato
è stata applicata la più favorevole sanzione prevista dall’art. 73 L.S. modificato dalla L.
49/2006 (pena base applicata nel minimo edittale di sei anni di reclusione rispetto agli
otto anni previsti dalla norma “ripristinata” dal giudice delle leggi).
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febb aio 2014
Il consiglie e ensore

Fatto e diritto

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