Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21988 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21988 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAGANA’ ENZO GIORGIO N. IL 27/06/1950 parte offesa nel
procedimento
c/
SCHIBECI EMANUELA N. IL 23/02/2012
avverso il decreto n. 562/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29632/2013

In qualità di persona offesa Enzo Giorgio Laganà ricorre, a mezzo del difensore,
contro l’ordinanza di archiviazione pronunciata il 12.7.2012 dal g.i.p. del Tribunale di
Terni all’esito di udienza camerale relativa al procedimento penale iscritto nei confronti
di Emanuela Schibeci per reati di abuso di ufficio o di violenza privata. Il decidente g.i.p.,
rimarcata l’inconducenza di eventuali utili integrazioni dei dati conoscitivi già acquisiti
in atti, ha deliberato l’archiviazione degli atti per infondatezza delle notizie di reato in
difetto di elementi probatori accreditanti le ipotesi accusatorie dianzi prefigurate.
Con il ricorso si deducono l’arbitrarietà e l’illogicità della motivazione della
disposta archiviazione in base ad interpretazioni e valutazioni erronee o improprie
compiute dal g.i.p. in ordine ad evenienze storiche e giuridiche dell’intera vicenda
neppure divenute oggetto di accertamenti (non essendo stati esaminati i testimoni
indicati in denuncia ed in grado di chiarire l’arbitrarietà del comportamento dell’agente
di polizia municipale intervenuto a controllare il Laganà).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I motivi di doglianza non sono consentiti nell’odierno giudizio (art. 409 co. 6 c.p.p.)
perché afferenti a profili di merito della regiudicanda procedimentale e a presunti errori
di valutazione del giudice decidente, del tutto estranei al giudizio di legittimità, i
provvedimenti di archiviazione essendo ricorribili soltanto per inosservanza delle regole
disciplinanti il contraddittorio garantito alla persona offesa (art. 410 cpp in rel. artt. 409
co. 6 e 127 c.p.p.). Contraddittorio che nel caso di specie è stato rispettato, avendo il g.i.p.
deliberato la censurata archiviazione dopo la disposta rituale udienza camerale (cfr., ex
plurimis: Sez. 1, 3.2.2010 n. 9440, P.O. in proc. Di Vincenzo, rv. 246779; Sez. 2, 4.7.2013 n.
29936, P.O. in proc. Loffredo, rv. 256660). Con memoria difensiva depositata il 28.1.2014
l’indagata Schibeci ha invocato pleonasticamente l’inammissibilità del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, stimata equa, di euro 500,00
(cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
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Roma, 2‘ apr-ile 201i-‘

Motivi della decisione

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