Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21987 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21987 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MRABET HABIB BEN MOHAMED N. IL 01/08/1959
avverso la sentenza n. 13/2013 TRIBUNALE di SCIACCA, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29587 / 2013

Con ricorso personale l’imputato cittadino tunisino Mrabet Habib Ben
Mohamed impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Sciacca, con cui -su sua
richiesta assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il
vincolo della continuazione ed esclusa la rilevanza della recidiva, la pena di dieci mesi
di reclusione per i reati di resistenza, lesioni volontarie e lesioni colpose, oltraggio e
danneggiamento (aggressione nei confronti di più carabinieri della Tenenza di Ribera,
dai quali pretendeva senza motivo la restituzione della sua autovettura sottoposta a
sequestro amministrativo).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza dei dati
probatori escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena
proveniente dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di
colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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