Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21986 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21986 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Di Martino Antonio, nato a Boscotrecase il 13-07-1951,
Borriello Anna, nata a Torre del Greco 1’11-06-1956,
Gaudino Luigi, nato a Ercolano il 29-11-1956,
avverso la sentenza del 30-05-2016 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l’avvocato Vincenzo Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 7 marzo 2011, Di
Martino Antonio, Borriello Anna e Gaudino Luigi venivano condannati alla pena di
1 anni e mesi 8 di reclusione ciascuno, in ordine al reato di lottizzazione abusiva
(capo A), nonché rispetto alle violazioni di cui agli art. 93-95 del d.P.R. 380/2001
(capo B), 181 comma 1 bis del d. Igs. n. 42/2004 (capo C), 53, 64, 65, 71, 72 e
75 del d.P.R. 380/2001 (capo D), 734 cod. pen. (capo E), e 16 e 30 della I. n.
394/1991 (capo F), fatti commessi in Trecase dal 1990 al gennaio 2007.

abusive, con demolizione delle stesse e ripristino dello stato dei luoghi
Con sentenza del 30 maggio 2016, la Corte di appello di Napoli, in riforma
della sentenza di primo grado, riqualificato il reato di lottizzazione abusiva in
quello di cui all’art. 44 lett. C del d.P.R. 380/2001, per essere stati realizzati gli
interventi descritti in difformità dalla concessione edilizia e in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli
imputati in ordine ai capi A, B, D, E ed F perché estinti per intervenuta
prescrizione e dichiarava altresì non doversi procedere in ordine al capo C per
tutte le opere ivi descritte, ad eccezione del fabbricato di due livelli di mq. 640 e
270 circa adibito a ristorante, in quanto, riqualificate le condotte ai sensi dell’art.
181 comma 1 del d. Igs. 42/2004, il reato era estinto per prescrizione.
Per il reato di cui all’art. 181 comma 1 bis del d. Igs. 42/2004 di cui al capo C,
limitatamente al citato fabbricato adibito a ristorante, la pena veniva invece
rideterminata in anni 1 di reclusione per ciascun imputato, con conseguente
revoca della confisca dei fondi e dell’ordine di demolizione e remissione in
pristino di tutte le opere, ad eccezione del fabbricato adibito a ristorante, del
quale veniva confermato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi
dell’art. 181 comma 1 quinquies del d. Igs. 181/2004, con conferma nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Di Martino,
Borriello e Gaudino, tramite i loro comuni difensori, hanno proposto ricorso per
cassazione, con due distinte impugnazioni.
2.1. Iniziando dal ricorso dell’avv. Striano, deve rilevarsi che, con un primo
motiv, viene eccepita la violazione dell’art. 157 cod. pen., osservandosi che lo
stato dei luoghi cristallizzato nell’istanza di condono ex art. 724/1994 era
rimasto immutato fino a epoca successiva al 2004, allorquando il manufatto di
circa 900 mq. veniva ampliato per circa 70 mq., per cui i giudici di appello
avrebbero dovuto limitare il proprio pronunciamento alle opere in ampliamento,
essendo estinti per prescrizione i reati inerenti il manufatto originario.
Con un secondo motivo, viene dedotta invece la violazione degli art. 25
comma 2 Cost., 11 delle preleggi e 2 comma 4 cod. pen., in quanto la Corte di

Veniva altresì disposta la confisca dei fondi abusivamente lottizzati e delle opere

appello avrebbe applicato una norma incriminatrice introdotta nel 2005 (ovvero
l’art. 181 comma 1 bis del d. Igs. 42/2004) rispetto a condotte poste in essere e
cessate nel corso degli anni novanta, per cui vi sarebbe stata una illegittima
ipotesi di retroattività della legge penale.
2.2 Con il ricorso sottoscritto dall’avv. Sorrentino, sono sollevati 4 motivi.
Con il primo, la difesa contesta la violazione e falsa applicazione degli art.
181 commi 1 bis e quinquies del d. Igs. 42/2004 e 2 cod. pen., osservando che
la struttura adibita a ristorante era stata realizzata nella sua interezza nel
lontano 1990 dai coniugi Di Martino-Borriello, per essere data in affitto a

come reato contravvenzionale, per cui era a sua volta prescritto.
Con il secondo motivo, viene lamentata la violazione dell’art. 192 cod. proc.
pen., in relazione alla posizione di Luigi Gaudino, evidenziandosi che era stata
erroneamente ritenuta la sua compartecipazione nel reato, mentre egli, quale
affittuario, non potè che intervenire dopo che il ristorante era stato realizzato,
per cui egli era estraneo agli abusi edilizi, risalenti agli anni 1994-1997.
Con il terzo motivo, la difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza
di secondo grado, evidenziando che, mentre a pag. 9 si afferma che i lavori
sarebbero proseguiti fino al 7 marzo 2007, alla successiva pag. 7 viene spiegato
che la maggior parte delle opere era stata realizzata tra il 2003 e il 2004, cioè 45 anni prima del sopralluogo, con evidente confusione delle date.
Infine, con il quarto motivo, viene censurata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 157 cod. pen., osservandosi che le opere di cui si chiede
l’abbattimento erano state realizzate negli anni novanta o, con riferimento
all’ampliamento dei 65 mq., quantomeno 3-4 anni prima del sopralluogo del
2007, a detta degli stessi verbalizzanti, per cui non era dato comprendere in che
modo la Corte di appello aveva fatto risalire le opere alla fine del 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La sentenza impugnata deve essere annullata, per essere il reato estinto

per prescrizione, con revoca dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Occorre in primo luogo premettere che l’unica fattispecie delittuosa per cui
è intervenuta condanna, a seguito della riforma operata dalla Corte di appello, è
quella di cui all’art. 181 comma 1

bis del d.lgs. 42/2004, riferita alla sola

realizzazione del fabbricato di due livelli di mq. 640 e 270 adibito a ristorante.
La configurabilità del predetto reato, peraltro ampiamente argomentata dalla
Corte in ragione dei rilevanti incrementi volumetrici accertati rispetto ai locali
adibiti a ristorante, non è stata contestata dalla difesa, attenendo l’unico motivo
di merito alla formulazione del giudizio di colpevolezza rispetto al coimputato

3

Gaudino, e che l’ampliamento dei 65 mq. estraneo al condono era qualificabile

Guadino, di cui va però rimarcata la qualità di legale rappresentante della società
“Cupido s.a.s.”, affittuaria del fondo dove è stato costruito il complesso turistico
nel quale era collocato il ristorante abusivamente realizzato; di tale ristorante
Gaudino era l’effettivo gestore, qualità non negata neanche nel ricorso, per cui
correttamente la condotta illecita è stata ascritta anche all’odierno ricorrente.
Risultano invece fondati i motivi relativi al computo della prescrizione.
Sul punto deve infatti osservarsi che la Corte di appello, nell’ambito di una
valutazione complessiva della struttura edilizia, ha ancorato la sussistenza del
delitto di cui al comma 1 bis lett. b) dell’art. 181 del d.lgs. 42/2004, non solo

all’intera consistenza del manufatto, comprendendovi cioè anche le opere
realizzate nel corso del tempo in difformità dalla concessione edilizia del 1990.
Tale impostazione, tuttavia, ha comportato l’estensione dell’ambito applicativo
della fattispecie de qua anche rispetto alle condotte illecite antecedenti la data
(11 gennaio 2005) di entrata in vigore della previsione delittuosa introdotta dalla
legge n. 308/2004, mentre, rispetto alle condotte successive, non si desume con
certezza dalla sentenza se l’ampliamento posto in essere, alla luce della sentenza
della Corte costituzionale n. 56/2016 pure richiamata dalla pronuncia impugnata,
sia o meno idoneo, per la sua entità volumetrica, a integrare il reato contestato.
La parte precedente della condotta illecita, che risulta realizzata in gran parte
negli anni 2003-2004, è destinata invece a ricadere nell’alveo della precedente
previsione criminosa di cui all’art. 163 del d.lgs. 490/1999, la quale, avente
natura contravvenzionale, si prescriveva nel termine massimo di 5 anni, termine
ampiamente decorso nel caso di specie, pur tenendo conto delle sospensioni
intervenute, pari a un tempo complessivo di anni 2, mesi 2 e giorni 13.
Per quanto attiene alle condotte successive all’il gennaio 2005, invece, deve
prendersi atto che, per la fattispecie delittuosa di cui al comma 1 bis lett. b)
dell’art. 181 del d. Igs. 42/2004, quand’anche ipotizzabile in luogo di quella
contravvenzionale prevista dal comma 1 del medesimo articolo, nondimeno
risulta comunque intervenuta la relativa prescrizione massima, essendo il
relativo termine di 7 anni e 6 mesi, in aggiunta al periodo delle sospensioni,
maturato alla data del 13 settembre 2016.
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per essere il
reato estinto per prescrizione, con conseguente revoca dell’ordine di ripristino
dello stato dei luoghi (revoca che ovviamente non inibisce le autonome iniziative
di verifica dell’assetto del territorio riservate all’Autorità amministrativa).

4

all’ampliamento realizzato in epoca prossima al sopralluogo del marzo 2007, ma

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione. Revoca l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Così deciso il 16/01/2018

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