Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21985 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21985 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tfir1il3 Petru, nato a Vaslui (Romania) il 29/6/1992

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino il 13/3/2018

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito in difesa del ricorrente, in sostituzione dell’Avv.Donato Sena, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FA’rTO

1. Hincu Petru ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna del ricorrente
all’Autorità giudiziaria tedesca sulla base del mandato di arresto europeo emesso a suo carico
in data 28/3/2017 dalla Procura della Repubblica di Regensburg al fine di procedere nei suoi
confronti in ordine ai reati di rapina impropria e lesioni personali, subordinando la consegna

eventualmente a lui irrogata.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione dell’art. 19, lett. c) L. 69/2005, per avere la Corte territoriale disposto la
consegna senza indicazione di alcun termine per il suo rientro in Italia e senza tener conto che
il ricorrente è stato già sentito dall’A.G. tedesca nell’immediatezza dei fatti e che tali
dichiarazioni potranno essere utilmente valutate nel processo a suo carico, evitando in tal
modo un dispendioso trasferimento, tenuto conto dell’insussistenza del suo stato di latitanza
predicato dall’Autorità richiedente.

2.2. Erronea valutazione comparativa delle esigerze processuali dello Stato italiano, con
particolare riferimento alla modesta gravità del fatto per il quale il ricorrente è perseguito in
Germania, all’insussistenza della sua volontà di sottrarsi alla giustizia tedesca e all’esistenza
dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione dell’ordine medesimo
notificato al consegnando in data 23/3/2018 dall’Autora giudiziaria italiana.

CONSIDERATO IN DI:RITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha
puntualmente condizionato la consegna alla condizione letteralmente richiesta dall’art. 19, lett.
e) della legge n. 69/2005 per il caso ritenuto dalla stessa Corte sussistente e i cui presupposti
non sono contestati dal ricorrente.

3.2. Il secondo motivo non è consentito, a fronte di motivazione della sentenza impugnata
che giustifica in modo del tutto congruo e immune da vizi logici e giuridici le ragioni per le quali
non ha ritenuto di rinviare la consegna ai sensi dell’art. 24, comma 1, L. 69/2005 sulla base di
una compiuta valutazione comparativa delle esigenze processuali ed esecutive delle autorità
giudiziarie di esecuzione e di emissione del mandato di arresto europeo, condotta sulla base
1

alla condizione che egli, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena

della gravità dei fatti contestati e della circostanza che per i reati commessi in Italia si procede
a piede libero (p. 4), non incidendo in modo rilevante su tale valutazione l’emissione di ordine
di carcerazione italiano e di correlativo decreto di sospensione segnalati dal ricorrente.

3.3. All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc.
pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 16 maggio 2018.

Il Consigliere estensore
Stefano Mogini
(-

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Il Presidente
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P.Q.M.

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