Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21984 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21984 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVERA ROLONG JAIME N. IL 21/01/1971
avverso la sentenza n. 1389/2013 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29554 / 2013

L’imputato cittadino colombiano Jaime Silvera Rolong propone, per mezzo del
difensore, ricorso contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Bolzano, con la quale -su
sua richiesta, consentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le
attenuanti generiche, la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa
per il reato di illecita detenzione per finalità di vendita di sostanza stupefacente del tipo
cocaina (pari a complessivi grammi 210,23).
Con il ricorso, nulla eccependosi sul merito della regiudicanda e sulla
responsabilità del prevenuto, si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in
ordine alla disposta confisca ex art. 240 c.p. della somma di denaro rinvenuta in
possesso del prevenuto al momento del suo arresto in flagranza (euro 420,00), non
avendo il giudice asseritamente esposto i motivi dell’applicata misura di sicurezza
patrimoniale.
La delineata censura è generica e manifestamente infondata, poiché la sentenza
illustra i referenti richiamati dalla legge (art. 445 c.p.p.) per l’ipotesi di applicazione di
pena su richiesta e la confisca del denaro è stata motivatamente disposta, alla luce di
una connessione patente (e in difetto di qualsiasi indicazione dell’imputato sulla
eventuale lecita origine del denaro) quale provento dell’attività di spaccio svolta dal
ricorrente (“va disposta la confisca della somma che, considerata la quantità di stupefacente
rinvenuta, è indice di provento dall’attività di spaccio”).
Pur a fronte della già intervenuta definitività sostanziale del giudizio di penale
responsabilità dell’imputato frutto dell’accordo sanzionatorio dallo stesso raggiunto
con il p.m., giova rimarcare l’ininfluenza nel caso di specie della sentenza n. 32/2014
(non ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui il giudice delle leggi ha
dichiarato incostituzionali le norme della L. 49/2006 modificative della disciplina
penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio. Del
resto il giudice di merito ha applicato al ricorrente una pena parametrata sulla più
favorevole previsione dell’art. 73 L.S. caducato dalla decisione costituzionale (pena base
nel minimo edittale di sei anni di reclusione rispetto agli otto anni previsti dalla norma
“ripristinata” dal giudice delle leggi).
Il ricorso è, per tanto, inammissibile e alla relativa declaratoria segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, che si stima equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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