Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21984 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21984 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Torto Lorenzo, nato a Chieti il 14/01/1988
avverso l’ordinanza del 20/06/2017 emessa dal G.i.p. del Tribunale di
Campobasso, nel procedimento a carico di Valletta Nicola, Romandini Camillo
e Iachini Belisari Alberto;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il G.i.p. del Tribunale di Campobasso
ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Valletta Nicola,
Romandini Camillo e Iachini Belisari Alberto, tutti magistrati componenti del
collegio del Tribunale civile di Chieti, indagati del reato di cui all’art. 323 cod.
pen., sulla base di un esposto presentato da Lorenzo Torto, che li accusava di
avere deciso il ricorso elettorale, dallo stesso proposto, contro la nomina di

Data Udienza: 14/12/2017

Rocco Minucci a sindaco del Comune di Rapino, nonostante i predetti
magistrati si trovassero in una situazioni di incompatibilità.
Il G.i.p. ha ritenuto che, nella specie, non vi fosse un obbligo di astensione
da parte degli indagati e, conseguentemente, ha escluso la sussistenza del
reato di abuso di ufficio, precisando, inoltre, che della fattispecie
incriminatrice difettano gli elementi della violazione di legge e della doppia

2. Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Lorenzo
Torto, in qualità di persona offesa dal reato.
Nel ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 409, comma
2, e 127, comma 5, cod. proc. pen., nonché violazione del contraddittorìo.
In particolare, si eccepisce la nullità dell’ordinanza per la mancata presenza
del pubblico ministero all’udienza camerale; inoltre, si lamenta che il G.i.p.
abbia escluso che per Iachini e Romandini sussistesse l’obbligo di astenersi.
In data 29 novembre 2017 Torto ha depositato una memoria difensiva,
ribadendo i motivi già dedotti e allegando ulteriore documentazione.

3. Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato proposto personalmente
dal Torto, in qualità di persona offesa.
Secondo una giurisprudenza consolidata, che ha ricevuto l’avallo delle
Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso per cassazione proposto avverso il
provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato,
deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto
nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato
nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità
procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata (Sez. U, n. 47473 del
27/09/2007, Lo Mauro, Rv. 237854).

4.

Ne consegue che il ricorso in questione deve essere dichiarato

inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si
ritiene equo determinare in euro 2.000,00.

2

ingiustizia, oltre che dell’elemento soggettivo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Il Consigli4e estensore
G io rg io\Ficlelbo

Il Presidente
Giovanni Conti.

Così deciso il 14 dicembre 2017

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