Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21983 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21983 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Giambattista Filippo, nato a Torano Nuovo il 23/08/1958
avverso l’ordinanza del 12/06/2017 emessa dal Tribunale dell’Aquila;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse;
udito l’avvocato Gianfranco Iadecola, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale dell’Aquila, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del
16 maggio 2017, con cui il G.i.p. del Tribunale di Teramo aveva disposto la
misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Filippo Di
Giambattista, in ordine a tre distinti episodi di corruzione (capi 14, 15 e 16).

Data Udienza: 14/12/2017

2.

Gli avvocati Gianfranco Iadecola e Elena Concordia, nell’interesse

dell’indagato, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con
riferimento ai tre capi di imputazione provvisoria, vizio di motivazione ed
erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen.
Inoltre, i difensori hanno contestato la ritenuta sussistenza delle esigenze

3. Preliminarmente si deve rilevare che in data 3 agosto 2017 la misura
degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella della presentazione alla
polizia giudiziaria, misura che, nelle more del ricorso per cassazione, è stata
revocata il 26 ottobre 2017.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che nel caso di ricorso
avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle
more revocata (o divenuta inefficace), l’interesse del ricorrente a coltivare
l’impugnazione potrebbe sussistere solo in riferimento a una futura
utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento
della riparazione per ingiusta detenzione, a condizione che la circostanza
formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in
termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento
della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del
16/1272010, Testini, Rv. 249002).
Tale condizione non si è verificata nel caso in esame, sicché deve
riconoscersi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che per questo
deve essere dichiarato inammissibile.
Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non
configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non
debba essere condannato ne’ alle spese processuali ne’ al pagamento della
sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,
Chiappetta).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 14 dicembre 2017
Il Consig4re estensore
Giorgir Fidelbo

Il Presidente
Giovanni Conti

cautelari.

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