Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21982 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21982 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOP KHALIFA N. IL 15/03/1992
avverso la sentenza n. 8725/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29541 / 2013

L’imputato cittadino senegalese Khalifa DIOP ricorre mediante il difensore
contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Torino, con la quale -su sua richiesta,
consentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c p p, con le attenuanti generiche e
l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S., la pena sospesa di un anno e quattro mesi di
reclusione ed euro 2.600 di multa per i reati, avvinti da continuazione, di illecita
detenzione in cavità addominale di più ovuli di eroina e di vendita della stessa sostanza
nonché di resistenza verso agenti di polizia procedenti a suo rituale controllo.
Con il ricorso, nulla eccependosi sul merito della regiudicanda (imputato
confesso), si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla disposta
confisca ex art. 240 c.p. della somma di denaro rinvenuta in possesso del prevenuto al
momento del suo arresto in flagranza (euro 912,36) e del suo telefono cellulare, non
avendo il giudice esposto i motivi dell’applicata misura di sicurezza patrimoniale.
La delineata censura è generica e manifestamente infondata, poiché la sentenza
illustra i referenti richiamati dalla legge (art. 445 c.p.p.) per l’ipotesi di applicazione di
pena su richiesta e la confisca del denaro e del cellulare è stata motivatamente disposta
quale provento dell’attività di spaccio svolta dall’imputato o alla stessa direttamente
collegata (“il denaro sequestrato all’imputato, il quale non svolge alcuna attività
lavorativa ed è stato arrestato in flagranza, deve ritenersi provento dlerattività di
spaccio di stupefacenti continuato contestatogli”).
Pur a fronte della già intervenuta definitività sostanziale del giudizio di penale
responsabilità dell’imputato frutto dell’accordo sanzionatorio dallo stesso raggiunto con
il p.m., giova rimarcare l’ininfluenza nel caso di specie della sentenza n. 32/2014 (non
ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui il giudice delle leggi ha
dichiarato incostituzionali le norme della L. 49/2006 modificative della disciplina
penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio. La pena
valutata congrua e applicata dal giudice di merito, su richiesta dello stesso ricorrente, è
senz’altro “legale” alla stregua di entrambe le normative nella loro diacronica
successione (pena ricadente nella tassonomia sanzionatoria dell’art. 73 co. 5 L.S. vigente
e di quello anteriore reintrodotto dalla decisione della Corte Costituzionale).
Il ricorso è, per tanto, inammissibile e alla relativa declaratoria segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, che si stima equa, di euro 1.500 (millecinquecento) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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