Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21982 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21982 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zippilli Carmine, nato ad Atri il 21/09/1962
avverso l’ordinanza del 15/06/2017 emessa dal Tribunale dell’Aquila;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse;
udito l’avvocato Gianfranco Iadecola, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale dell’Aquila, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del
16 maggio 2017, con cui il G.i.p. del Tribunale di Teramo aveva disposto la
misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Carmine Zippilli, per i
reati di corruzione, falso e truffa ai danni dello Stato.

Data Udienza: 14/12/2017

2. L’avvocato Gianfranco Iadecola, nell’interesse dell’indagato, ha proposto
ricorso per cassazione, censurando unicamente il profilo relativo alle esigenze
cautela ri
In particolare, viene dedotta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in
rapporto sia alla lett. a), che alla lett. c) della citata disposizione.

mancanza di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità di
compronnissione delle prove.
Con riferimento al pericolo di reiterazione nei reati, si censura l’ordinanza là
dove desume la sussistenza di tale esigenza unicamente in base alla condotta
dell’indagato e all’esistenza di un precedente penale, senza alcuna valutazione
concreta e attuale. Inoltre, in presenza dell’avvenuta sospensione dal servizio
dello Zappilli, dipendente dell’ASL, il Tribunale si limita a motivare in base a
congetture, ritenendo esistente il rischio di reiterazione, omettendo, anche in
questo caso, ogni accertamento sulla attualità e concretezza del pericolo.

3.

Preliminarmente si deve rilevare che nelle more del ricorso per

cassazione è intervenuta la revoca della misura disposta nei confronti dello
Zippilli.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che nel caso di ricorso
avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle
more revocata (o divenuta inefficace), l’interesse del ricorrente a coltivare
l’impugnazione potrebbe sussistere solo in riferimento a una futura
utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento
della riparazione per ingiusta detenzione, a condizione che la circostanza
formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in
termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento
della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del
16/1272010, Testini, Rv. 249002).
Tale condizione non si è verificata nel caso in esame, sicché deve
riconoscersi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che per questo
deve essere dichiarato inammissibile.
Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non
configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non

2

b

Riguardo al pericolo di inquinamento probatorio si evidenzia la totale

debba essere condannato ne’ alle spese processuali ne’ al pagamento della
sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,
Chiappetta).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Consiglere estensore
Giorgi’o delbo

Il Presidente
Giovanni Conti

Così deciso il 14 dicembre 2017

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