Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21981 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21981 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970 parte offesa nel
procedimento
c/
DONATO GIUSEPPE N. IL 15/01/1949
GALLO FABIO N. IL 29/07/1969
avverso il provvedimento n. 2851/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI,
del 25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29534/2013

Aderendo alla richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Terni con
l’ordinanza in epigrafe indicata -emessa ai sensi dell’art. 410 co. 3 c.p.p. all’esito di
udienza camerale indotta dall’opposizione della p.o. avverso la richiesta definitoria del
p.m.- ha deliberato l’archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti degli
agenti di polizia penitenziaria Giuseppe Donato e Fabio Gallo per il reato di cui all’art.
323 c.p. a seguito di denuncia-querela con cui il detenuto Alessio Attanasio lamentava
condotte abusive e vessatorie poste in essere nei suoi confronti.
Avverso il provvedimento definitorio ricorre personalmente per cassazione la p.o.
Alessio Attanasio, lamentando erronea applicazione dell’art. 323 c.p. e rivendicando la
fondatezza dei rilievi formulati in relazione alle condotte professionali dei due accusati.
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale il ricorso è stato proposto personalmente dall’Attanasio nella
sua qualità di persona offesa. Ma per la valida instaurazione del giudizio di legittimità
trova applicazione la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui -ad eccezione delle
parti processuali in senso tecnico- l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da
difensori inseriti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, atteso che alla
persona offesa non compete la qualificazione soggettiva di parte processuale e che le altre
parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio (art. 100 co. 1 c.p.p.) se
non col ministero di difensore munito di specifico mandato defensionale, ancorché non
integrato da procura speciale (cfr., ex plurimis: Cass. S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo Mauro rv.
237854; Cass. Sez. 6, 5.2.2010 n. 7956, P.O. in proc. Pellegatta, rv. 246140).
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 c.p.p.) la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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