Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21981 del 24/02/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21981 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma 10 giugno 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, per intervenuta rinuncia.
Data Udienza: 24/02/2016
RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla società terza
interessata avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 29 aprile 2015, con
cui era stata rigettata l’istanza volta a ottenere, tra l’altro, il dissequestro di beni e
denaro sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento per reati di cui agli artt.
416 cod. pen. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000.
2. — Avverso l’ordinanza la società interessata ha proposto, tramite il difensore,
Con atto del 19 febbraio 2016, pervenuto a questa Corte in pari data, il
difensore della società, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.
ricorso per cassazione, deducendo vari profili di violazione di legge.