Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21981 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21981 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Perre Pasquale, nato a Locri il 03/12/1984
avverso l’ordinanza del 12/05/2017 emessa dal Tribunale di Milano;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Vincenzo Nobilt che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza
dell’8 marzo 2017, con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto la
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Pasquale Perre, per
il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze

Data Udienza: 14/12/2017

stupefacenti (capo A) nonché per un episodio di detenzione illecita, trasporto
e cessione di circa 5 chili di cocaina e 18 chili di marijuana (capo G).

2. Il difensore di fiducia dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione
deducendo i motivi che di seguito si sintetizzano ai sensi dell’art. 173, comma
1, cod. proc. pen.

motivazione in quanto l’ordinanza impugnata non ha offerto alcuna coerente
giustificazione in ordine alla ritenuta partecipazione del Perre
all’organizzazione: la sua asserita partecipazione si fonda su quanto sostenuto
nel provvedimento del G.i.p., nonché sulla frequentazione con il cugino
Saverio Perre e sul reato contestato al capo G), ma nulla viene detto sul ruolo
che avrebbe svolto all’interno dell’associazione, sulla sua consapevolezza di
far parte di un’organizzazione. Sotto un diverso profilo, si sostiene la carenza
di elementi probatori sulla stessa esistenza dell’associazione, rilevando che
la condotta del Perre andrebbe qualificata come semplice concorso nei reati di
spaccio contestati.
Il secondo motivo attiene alle esigenze cautelari. Per quanto riguarda il
ritenuto pericolo di reiterazione si censura l’ordinanza per non aver preso in
esame la personalità dell’indagato, che risulta incensurato, mentre ha dato
rilievo esclusivamente alla gravità del fatto e ai presunti rapporti con
personaggi condannati per reati in materia di stupefacenti. Con riferimento al
ritenuto pericolo di fuga si evidenzia una contraddizione nella motivazione, in
quanto non considera che l’indagato si è presentato spontaneamente alla
polizia giudiziaria quando ha saputo che era stata emessa una misura
cautelare nei suoi confronti. Il pericolo di inquinamento probatorio risulta
affermato in maniera apodittica.
Infine, si critica il provvedimento del Tribunale per non aver offerto
alcuna motivazione in ordine alla possibilità di applicare una misura coercitiva
meno afflittiva, violando inoltre i principi di adeguatezza e proporzionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con cui si censura la motivazione dell’ordinanza, è del
tutto infondato. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso l’ordinanza

2

Con riferimento al solo reato associativo si denuncia il vizio di

impugnata non presenta profili di contraddittorietà o di manifesta illogicità: al
contrario, essa contiene una ricostruzione coerente, fondata su solidi elementi
indiziari, della struttura dell’associazione dedita al commercio della droga in
cui Pasquale Perre è risultato perfettamente integrato, come risulta dalle
videoregistrazioni che lo riprendono nell’immobile di via don Minzoni, assieme
a Antonio Gareffa, Marco Agresta e Alessandro Agresta, coindagati, in alcuni

banconote»; inoltre, il solo ricorrente veniva ripreso mentre, nel locale di via
don Minzoni, apriva un pacco contenente 5 panetti di droga, prelevandone
uno, sigillando una mazzetta di banconote. Si tratta di elementi che il
Tribunale ha ritenuto univocamente dimostrativi del pieno inserimento
dell’indagato nell’organizzazione e del contributo fattivo che ha fornito alla
stessa, desumendo ciò dalla facilità con cui poteva avere accesso ai luoghi in
cui la sostanza stupefacente era custodita.
Sulla base di tali elementi le censure contenute nel ricorso, dirette a
sostenere che il coinvolgimento nel gruppo si fonderebbe esclusivamente sui
rapporti familiari con Saverio Perre, dimostrano una evidente inconsistenza,
peraltro già sottolineata dai giudici del riesame, i quali hanno sostenuto come
l’esistenza di vincoli parentali tra gli indagati non indeboliscono il quadro
indiziario, ma lo rafforzano nella misura in cui sono emersi comportamenti che
confermano la sussistenza dell’a ffectio societatis fondata anche su forti vincoli
familiari.

2. Del tutto infondati si rivelano anche i motivi sulle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha svalutato il rilievo della spontanea costituzione dell’indagato
e della sua incensuratezza, valorizzando soprattutto il pericolo di recidiva,
desunto dall’inserimento in una associazione fortemente contigua ad ambienti
di criminalità organizzata, associazione in cui Perre risulta stabilmente e
professionalmente inserito.
L’ordinanza motiva anche sulla adeguatezza della misura custodiale.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen..

91yi
3

casi intenti a «controllare, pesare, dividere la droga, contare i pacchi di

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

I-

Così deciso il 14 dicembre 2017

ter, disp. att. cod. proc. pen..

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