Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21980 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21980 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELPIGNANO FRANCESCO N. IL 25/07/1967
avverso la sentenza n. 129/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R.G. 29533/2013

L’imputato Francesco Melpignano ricorre con atto personale contro la sentenza
della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi
sezione di Ostuni (appellata con riguardo al solo trattamento sanzionatorio, nulla
eccependosi in punto di responsabilità), con cui è stato riconosciuto colpevole del delitto
di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari ed è stato condannato, tenuto
conto della contestata recidiva qualificata, alla pena di dieci mesi e venti giorni di
reclusione (abbandono della residenza sede esecutiva della misura cautelare domestica
protrattosi per circa dieci giorni allorché era tratto in arresto in flagranza di reato).
Con il ricorso si deduce carenza di motivazione e violazione dei parametri
referenziali sottesi alla dosimetria della pena (art. 133 c.p.), ritenuta nel caso di specie
eccessivamente afflittiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Palese è la genericità e indeducibilità degli addotti profili di censura, già esposti ai
giudici di appello, che ne hanno escluso ogni apprezzabilità, evidenziando come
l’imputato sia gravato da significativi e numerosi precedenti penali (anche specifici), che
nel caso di specie giustificano l’indice di maggiore colpevolezza fatto palese dalla
contestata recidiva qualificata ex art. 99 co. 4 c.p. Recidiva applicata, per altro, dal
giudice di primo grado -come non manca di rilevare la sentenza di appello- in misura
errata (non essendo stato operato aumento di pena in misura di due terzi, ma soltanto di
un terzo: profilo non oggetto di impugnazione del p.m.).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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