Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2198 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2198 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Scognamiglio Ettore, nato a Napoli II 6.2.82
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 22.11.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente – previo riconoscimento
delle attenuanti generiche – è stata confermata la condanna inflittagli in primo grado per la
violazione dell’art. 73 T.U. stup.;
Considerato che, con dichiarazione presentata il 4.10.12, lo Scognamiglio ha rinunciato
al ricorso in Cassazione tempestivamente proposto contro la sentenza sopra detta;
Poiché, essendo venuto meno l’interesse al ricorso, si è in presenza di una causa di
inammissibilità ex art. 591 co. 1 lett. d) c.p.p. alla cui declaratoria segue, per legge, la
condanna alle spese processuali ed al versamento della somma di C 500 a favore della Cassa
delle Ammende;
Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p.
Data Udienza: 16/11/2012
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
I Presidente