Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21979 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21979 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPA MAURO nato il 09/05/1981 a PATTI

avverso l’ordinanza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 31/01/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 9 giugno 2017 la Corte di Appello di Messina – quale
giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di sospensione temporanea dell’ordine
di esecuzione proposta da Papa Mauro, in riferimento a quanto previsto dall’art.656
comma 5 cod.proc.pen. .
Il motivo del diniego viene espresso in riferimento alla entità della pena inflitta (superiore
a 3 anni) tale da impedire l’applicazione della disposizione invocata, non potendosi

(art. 656 cod.proc.pen.) in virtù della introduzione della disposizione di cui al comma 3bís
dell’art.47 ord.pen. .

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con personale

sottoscrizione, Papa Mauro, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di
motivazione.
Si rappresenta che sul limite di pena idoneo a determinare la sospensione dell’ordine di
esecuzione, dopo la modifica delle disposizioni in tema di affidamento in prova ‘allargato’
ai quattro anni, vi sono state pronunzie favorevoli alla opzione estensiva, sia in sede di
merito che di legittimità.

3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1 Come espresso da questa Corte di Cassazione nella decisione n. 10733/2018, le cui
motivazioni sono condivise dal Collegio, la decisione impugnata fa corretta applicazione
delle disposizioni richiamate, quanto al rilievo ostativo della entità della pena da espiare,
nel caso in esame superiore a tre anni di reclusione.
Ciò perché la linea interpretativa espressa in questa sede si è, nel corso del tempo,
radicata nel senso della impossibilità di emissione dell’ordine di sospensione di cui
all’art.656 comma 5 cod.proc.pen. nei confronti del soggetto libero, lì dove la pena da
espiare risulti superiore al limite dei tre anni di reclusione.
Ciò rende infondato il ricorso.
3.2 Va tuttavia evidenziato che in data posteriore alla emissione del dispositivo della
presente decisione la Corte Costituzionale, con sentenza del 2.3.2018 n.41 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.656 comma 5 cod.proc.pen., nella parte in cui si
prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni, anzichè a quattro anni.
E’ stata in tal modo ripristinata l’originaria simmetria tra il testo della disposizione
processuale e quello dell’art. 47 legge n.354 del 1975, il che impone al giudice della

2

ritenere modificato il limite di entità della pena contenuto nella disposizione processuale

esecuzione la rivalutazione dei casi ancora pendenti o comunque relativi a situazioni non
ancora esaurite.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Così deciso il 31 gennaio 2018

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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