Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21979 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21979 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Esposito Ciro, nato a Napoli il 18 giugno 1986
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 10 settembre 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Felicetta Marinelli, nel senso dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

Data Udienza: 04/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 10 settembre 2015, il GIP del Tribunale di Napoli ha
convalidato il provvedimento del Questore di Napoli del 7 settembre 2015, notificato
all’interessato 1’8 settembre 2015, alle ore 15,05, con cui si è disposta la misura
dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con le
partite di calcio della squadra ivi indicata.
2. – Avverso tale ordinanza, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione,

alle ore 15,05 e che il GIP ha disposto la convalida il 10 settembre successivo, con la
conseguenza che non è stato rispettato il termine di 48 ore a difesa del prevenuto.
Il ricorrente rileva altresì la mancanza di motivazione sulla durata della misura,
sulle ragioni per le quali al divieto di accesso è stato aggiunto anche l’obbligo di
presentazione, sulla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente
assorbimento degli altri.
1.1. – Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge n.
401 del 1989 (come nell’analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato
dall’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all’interessato di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice
della convalida. È evidente che una tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non
fosse assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del
questore e la convalida del giudice, adeguato per l’esercizio di questa forma di
contraddittorio, se pure meramente cartolare. Nel silenzio della legge e considerate le
cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento é
comunicato entro quarantotto ore dalia notifica al giudice per le indagini preliminari,
che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con ordinanza la convalida nelle successive
quarantotto ore), il termine dilatorio per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato,
se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida,
improntato all’immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per
consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore,
sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.
Trattandosi di misura di prevenzione, come dimostrato dal fatto che il relativo
contenuto è assimilabile alle prescrizioni previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423,
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rilevando che il provvedimento del Questore gli è stato notificato 1’8 settembre 2015,

le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti in via
generale per le misure limitative della libertà personale, a norma dell’art. 13 Cost.,
con una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da
questa norma.
1.2. – In relazione alla misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio o il
comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di
tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la

dovesse essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste
per i provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza rientranti nella
previsione dell’art. 13 Cost: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da
parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di
interloquire deve essere esercitata con «modalità tali da non interferire» con la
definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando
l’intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio
di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine
adeguato per l’esercizio in concreto del diritto di difesa.
Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il
termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della
convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del
provvedimento di prescrizioni del questore (Sez. III, 10 marzo 2010, n. 18530; Sez.
III, 15 aprile 2010, n. 20776; Sez. III, 3 giugno 2010, n. 20766; Sez. III, 16 febbraio
2011, n. 9000); e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a
disposizione del P.M. per la richiesta di convalida.
Né a tale ricostruzione può obiettarsi che, con l’applicazione del termine a difesa
di 48 ore, potrebbe verificarsi l’eventualità che tra la notifica all’interessato e la
comunicazione al giudice intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere
eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice stesso deve
adottare la sua decisione sulla convalida. Infatti, per evitare tale inconveniente, è
sufficiente che il questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione
istituzionale, ritardando il momento della comunicazione del decreto rispetto al
momento della notifica all’interessato, così che il termine per la convalida cominci a
decorrere a partire da un momento successivo rispetto a quello dell’inizio della
decorrenza del termine a difesa.

sentenza n. 144 del 1997, ha infatti affermato la necessità che la loro adozione

2.

– Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che il

provvedimento del Questore è stato notificato all’interessato l’8 settembre 2015, alle
ore 15,05, ed è stato convalidato da parte del GIP il 10 settembre successivo, senza
specificazione di orario. Tale mancata specificazione non consente di affermare, con
sufficiente certezza, che sia decorso un termine a difesa di almeno 48 ore, con
conseguente lesione del diritto di difesa.
3. – Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza di convalida, che deve

Corte (ex plurimis, sez. 3, 16 febbraio 2011, n. 21788, Rv. 250372; sez. 3, 15 aprile
2010, n. 21344, Rv. 247275). L’annullamento di tale ordinanza comporta altresì la
perdita d’efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all’obbligo di
presentazione, posto che una rinnovata convalida troverebbe l’ostacolo del termine di
48 ore stabilito dalla legge, oramai decorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Napoli del 7 settembre 2015, limitatamente all’ordine
di presentazione.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Questore
di Napoli.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016

essere disposto senza rinvio, conformemente alla più recente giurisprudenza di questa

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