Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21978 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21978 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIRAS ROBERTO nato il 10/06/1943 a GAVORRANO

avverso l’ordinanza del 07/06/2017 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 31/01/2018

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IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 7 giugno 2017 il GIP del Tribunale di Piacenza – quale
giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione
temporanea dell’ordine di esecuzione proposta da Piras Roberto, in riferimento a quanto
previsto dall’art.656 comma 5 cod.proc.pen. .

della pena inflitta (superiore a 3 anni) che in rapporto alla avvenuta applicazione della
recidiva di cui all’art.99 comma 4 cod.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,
Piras Roberto, deducendo erronea applicazione di legge e violazione del contraddittorio.
Si rappresenta che sul limite di pena idoneo a determinare la sospensione dell’ordine di
esecuzione, dopo la modifica delle disposizioni in tema di affidamento in prova ‘allargato’
ai quattro anni, vi sono state pronunzie contrastanti e si contesta il modello
procedimentale adottato.

3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1 Come espresso da questa Corte di Cassazione nella decisione n. 10733/2018, le cui
motivazioni sono condivise dal Collegio, è assorbente il tema della entità della pena da
espiare, nel caso in esame superiore a tre anni di reclusione.
Ciò perchè la linea interpretativa espressa in questa sede si è, nel corso del tempo,
radicata nel senso della impossibilità di emissione dell’ordine di sospensione di cui
all’art.656 comma 5 cod.proc.pen. nei confronti del soggetto libero, lì dove la pena da
espiare sia superiore al limite dei tre anni.
Ciò rende infondato, nel suo complesso, il ricorso.
3.2 Va tuttavia evidenziato che in data posteriore alla emissione del dispositivo della
presente decisione la Corte Costituzionale, con sentenza del 2.3.2018 n.41 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.656 comma 5 cod.proc.pen., nella parte in cui si
prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni, anzichè a quattro anni.
E’ stata in tal modo ripristinata l’originaria simmetria tra il testo della disposizione
processuale e quello dell’art. 47 legge n.354 del 1975, il che impone al giudice della
esecuzione la rivalutazione dei casi ancora pendenti o comunque relativi a situazioni non
ancora esaurite.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

2

Il motivo della inammissibilità della domanda viene espresso sia in riferimento alla entità

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

MariaStefania D ornassi

Così deciso il 31 gennaio 2018

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