Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21976 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21976 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STILO MARIA GRAZIA nato il 27/06/1978 a TAURIANOVA

avverso l’ordinanza del 05/04/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sente le conclusioni del PG L. 0)-(/).,
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Data Udienza: 31/01/2018

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il GIP dì Milano – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza proposta da
Stilo Maria Grazia, con provvedimento emesso in contraddittorio in data 5 aprile 2017.
La domanda di Stilo Maria Grazia viene formalmente indicata nel provvedimento
impugnato come istanza di revoca della confisca definitiva di alcuni beni immobili (due
fabbricati ed un terreno, compiutamente indicati in atti), e la disposizione azionata dalla
parte risulta essere quella dell’art.669 cod.proc.pen. in tema di pluralità di decisioni

contenuto del comma 8 di tale disposizione).
1.2 Va precisato, infatti, che la prospettazione della parte istante in sede esecutiva
muove dai seguenti esiti giudiziari :
– nel giudizio penale celebrato nei confronti di Desiderato Francesco, coniuge della Stilo,
definito con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 2 dicembre 2014,
(divenuta irrevocabile il 10 novembre 2015 con rigetto del ricorso per cassazione), è
stata emessa la statuizione di confisca dei beni, ritenuti solo formalmente intestati alla
Stilo ma di fatto riferibili al Desiderato, ai sensi dell’art. 12 sexies I.n.356/1992 e
succ.mod., in riferimento alla affermazione dì penale responsabilità per il reato di cui
all’art. 74 dPR n.309/90 ed altro;
– in diverso giudizio penale a carico del Desiderato, dall’oggetto affine, ma con condotta
limitata ad un unico episodio di acquisto di sostanze stupefacenti, i medesimi beni erano
stati inizialmente sottoposti a sequestro, poi revocato, in ragione della ritenuta presenza
di autonomia patrimoniale della Stilo tale da smentire l’ipotesi della disponibilità di fatto
da parte del coniuge. Anche detto procedimento risulta definito con sentenza irrevocabile,
di assoluzione, emessa nei confronti del Desiderato il 23 novembre 2015;
– in procedimento di prevenzione è stata parimenti disposta la revoca dell’originario
sequestro dei medesimi beni, intestati a Stilo Maria Grazia.
2. Il giudice dell’esecuzione evidenzia che il tema – quanto alla comparazione tra gli esiti
dei due giudizi penali e del giudizio di prevenzione – è stato trattato e respinto da questa
Corte di legittimità (per la ritenuta autonomia dei giudizi) in sede di valutazione del
ricorso proposto dal Desiderato avverso la decisione di condanna (sentenza

del

10.11.2015), il che ne esclude una possibile rivalutazione, venendo in rilievo la tenuta del
giudicato.
Viene inoltre affermato che, in ogni caso, non può essere invocata la disposizione
regolatrice della pluralità di decisioni sul medesimo fatto (art. 669 cod.proc.pen.), dato
che nel secondo procedimento penale la decisione di revoca del sequestro era stata
emessa in procedura incidentale cautelare lì dove la decisione di confisca è stata – nel
primo giudizio – emessa in sede di cognizione piena. Quanto alle esito del giudizio di
prevenzione patrimoniale si ritiene che il diverso ambito procedimentale e le autonome
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relative al medesimo fatto contro la stessa persona (con particolare riferimento al

previsioni regolatrici rendano non comunicabile al giudizio penale l’effetto di una
decisione favorevole emessa in sede di prevenzione.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Stilo Maria Grazia, deducendo erronea applicazione delle previsioni dì legge di cui agli
articoli 666 e 669 cod.proc.pen., nonchè vizio di motivazione.
Si ribadisce che le due decisioni emesse in distinti procedimenti penali erano da ritenersi
‘sul medesimo oggetto’ e tra loro contrastanti. Non poteva esservi alcuna autonomia di

esecuzione la pronunzia più favorevole (ai sensi dell’art. 669 comma 8), da individuarsi in
quella di restituzione alla Stilo dei beni oggetto di confisca .
Si ritiene, in particolare, non concretamente esaminata la doglianza sotto il profilo della
violazione del generale principio del ne bis in idem.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per come proposto in diritto, in virtù del fatto
che la disposizione applicabile al caso in esame non può essere individuata – come
prospettato dalla ricorrente – nei contenuti dell’art.669 cod.proc.pen. .
4.1 Viene in rilievo, in particolare, il principio di tìpìcìtà processuale degli strumenti
esecutivi e delle procedure attivabili dalla parte, aspetto di recente messo in rilievo da
questa Corte di legittimità in taluni arresti, tra cui va menzionato Sez. I n. 44193/2016
ric. Dell’Utri.
In tale dedsione si è in particolare affermato che [..] le competenze attribuite al giudice
della esecuzione – pur ampie e articolate – risultano predeterminate dal legislatore
nell’ambito di un disegno sistematico tendenzialmente improntato alla regola della
tassatività (specie in virtù della modifica normativa apportata con il d.lgs. n. 12 del 14
gennaio 1991 all’originario testo dell’art. 676, con avvenuta soppressione del riferimento
alla competenza del giudice dell’esecuzione in

casi analoghi a quelli espressamente

tipizzati) e che prende in esame la ovvia necessità di dirimere dubbi, applicare benefici
correlati a norme sopravvenute, prendere atto dell’inverarsi di fatti risolutivi di benefici o
risolvere conflitti intersoggettivi insorti nella fase successiva al giudicato (art. 667,
art.668, art.672, art.674) ma che non consente – in via generale – al giudice della fase
esecutiva di rilevare vizi del procedimento o della decisione ma, al più, di integrare la
decisione incompleta (art. 675, art.676, art. 183 disp.att.) o di prendere atto di aspetti
non trattati in cognizione ed inerenti il riconoscimento del reato continuato, tra fatti posti
a base di più decisioni irrevocabili (art. 671) . Anche la disciplina di cui all’art. 670
cod.proc.pen. – specie dopo la introduzione del rimedio ad hoc della rescissione del
giudicato (art. 625 ter) per i casi di erronea prosecuzione del procedimento in assenza –

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valutazione, come si sostiene nella decisione impugnata, ma andava portata ad

resta limitata alla verifica di ‘eseguibilità’ del titolo in rapporto alla effettiva irrevocabilità
formale del medesimo e non sottintende la hemersione dì questioni interpretative delle
norme applicate, coperte dal giudicato, ove formatosi. In effetti, l’unica attribuzione
tipica – nel sistema originario disegnato dal legislatore, che consente al giudice
dell’esecuzione di porre rimedio ad una ‘anomalia procedurale’ è introdotta dall’art. 669
del codice di rito (il caso della pluralità di sentenze di condanna emesse nei confronti
della stessa persona per il medesimo fatto) posto che in tal caso è riconoscibile ‘a monte’
una violazione – non rilevata – della previsione contenuta nell’art. 649 cod.proc.pen.

causa di improcedibilità dell’azione (Sez. U n.34655 del 28.6.2005, rv 231800) o

la

mancata proposizione di un conflitto positivo di competenza [..].
L’esistenza di un sotto-sistema di diritto dell’esecuzione penale, dunque, nel cui ambito il
legislatore prende in esame talune evenienze successive al giudicato, realizzando dei
modelli tipizzati di procedure giurisdizionali idonee a risolvere determinate questioni, non
autorizza – in altre parole – l’interprete a dilatarne l’ambito applicativo in misura
irragionevole, atteso che la tipicità processuale è valore immanente al sistema. Lì dove
una esigenza di tutela di un soggetto «inciso», in una posizione giuridica soggettiva, dalla
decisione irrevocabile (che lo ha visto estraneo al contraddittorio) venga in rilievo,
l’interprete è tenuto ad analizzare – anche in chiave sistematica – le disposizioni vigenti
allo scopo di offrire la più ampia tutela giurisdizionale alla persona che la richieda, ma ciò
postula l’individuazione del percorso e dello strumento idoneo, tra quelli astrattamente
tipizzati. Ovviamente, lì dove manchi nel quadro normativo lo strumento adeguato e la
pretesa – qui del soggetto terzo – sia meritevole di considerazione non resterebbe altra
strada che quella dell’incidente di legittimità costituzionale.
4.2 Ciò posto, l’applicazione della previsione di legge di cui all’art. 669 cod.proc.pen. invocata dalla ricorrente – postula che le evenienze fattuali e processuali poste a base
della domanda siano corrispondenti a quelle espressamente prese in esame dal
legislatore nella costruzione della disciplina generale, aspetto che nel caso in esame non
può dirsi sussistente.
Ciò perchè la condizione della istante Stilo Maria Grazia è quella di un soggetto che, in
quanto terzo intestano di beni oggetto di apprensione, non ha preso parte ai due giudizi
di cognizione (entrambi celebrati nei confronti del Desiderato) e ciò esclude che nei suoi
confronti si sia formato un duplice giudicato.
La Stilo, in altre parole, non è la «persona» nei cui confronti si sono celebrati i plurimi
giudizi e ciò esclude in radice l’applicabilità, predicata in istanza e in ricorso, della
particolare disposizione di legge (art. 669 cod.proc.pen.) tesa a regolamentare il
fenomeno del giudicato plurimo sul medesimo fatto contro la stessa persona.

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(divieto di un secondo giudizio) o, in alternativa, una mancata individuazione di una

Nel caso in esame la ‘persona’ che ha subìto la celebrazione dei diversi giudizi (peraltro
dall’oggetto principale diverso, coincidendo solo il punto della misura di sicurezza della
confisca) è il Desiderato, la cui posizione è stata effettivamente vagliata nella decisione
emessa da questa Corte di legittimità in data 10.11.2015, e non la Stilo.
Ciò rende, come si è detto, inammissibile la doglianza, basata sulla ipotesi della
applicabilità di detta disposizione, fermo restando che il Collegio ritiene opportuno
compiere le precisazioni che seguono, sul tema sostanziale dedotto.
4.3 La presente decisione risulterebbe, infatti, incompleta lì dove non venga precisato in

Per le considerazioni in precedenza esposte, la Stilo è realmente soggetto terzo «inciso»
nel diritto di proprietà (trattandosi della persona cui sono intestati formalmente i beni
confiscati) che non ha avuto modo di partecipare al giudizio penale che ha dato luogo alla
confisca ‘estesa’ in danno del coniuge Desiderato (aspetto ora risolto dall’intervento
legislativo realizzato con legge n.161 del 2017, con modifica della disciplina processuale
della confisca estesa, v. art. 31 1.161/2017 ) .
La sua condizione è pertanto quella di un soggetto che subisce l’effetto espropriativo in
virtù di una valutazione di «riferibilità» dei beni immobili al Desiderato, espressa in un
giudizio penale tenutosi in contraddittorio con il solo imputato.
E’ evidente che quel giudicato da un lato determina l’effetto espropriativo in danno della
Stilo, dall’altro non le è opponibile in modo pieno, non essendole stata data la possibilità
di costituirsi e di rappresentare le ragioni antagoniste in fatto e in diritto.
La stessa decisione emessa da questa Corte di Cassazione in data 10 novembre 2015
contiene un riferimento espresso su tale punto, atteso che le doglianze – allora formulate
dal Desiderato – vengono ritenute infondate, ma con la precisazione, di indubbio rilievo,
secondo cui il contenuto materiale dei motivi di contrasto alla confisca avrebbe dovuto
formare oggetto di deduzione da parte della Stilo (v. pag.12 della motivazione).
4.4 Come di recente precisato, peraltro, dalle Sezioni Unite di questa Corte nella
decisione n.48126 del 20.7.2017, ric. Muscari, il terzo titolare formale dei beni sottoposti
a confisca estesa in sede penale è titolare del potere di chiedere, in sede propriamente
esecutiva, la revoca della confisca, proprio in ragione della sua particolare condizione.
Nel caso in esame, pertanto, la domanda di revoca non è stata formulata in modo
processualmente ammissibile, avendo la parte chiesto l’applicazione alla disciplina di cui
all’art.669 cod.proc.pen., come si è detto, estranea al tema.
E’ peraltro evidente che in sede di domanda di revoca da parte del terzo intestatario è
consentito prospettare l’esistenza di decisioni favorevoli emesse in diverso procedimento
(come nel caso della attuale ricorrente), non risultando vincolante – per il terzo – il
contenuto argomentativo della decisione irrevocabile che ha dato luogo alla confisca nei
confronti dell’imputato.

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che termini la doglianza della Stilo, ove diversamente prospettata, sia esaminabile.

In particolare, va qui solo accennato – non potendo questa Corte mutare l’oggetto del
ricorso – che – ferma restando la non esperibilità, in simili casi, del procedimento di
revisione della sentenza penale irrevocabile (dato che la revisione non può chiedersi ai
soli fini di elisione della misura di sicurezza) – la condizione sostanziale del contrasto tra
giudicati, nei limiti di applicabilità, da un lato è stata espressamente presa in esame dal
legislatore in sede di emanazione del d.lgs. n.159/2011 (con l’ipotesi di revocazione della
confisca, emessa in prevenzione, di cui all’art. 28 comma 1 lett. b) dall’altro è da
ritenersi apprezzabile anche lì dove ad essere favorevole alla posizione del terzo sia un

emessa in sede penale (si vedano, sul tema della incidenza del giudizio espresso in
prevenzione e su quello della revocabilità della confisca estesa, rispettivamente, Sez. VI
n. 23040 del 7.12.2016, Brandonisio, rv 270482, e Sez. I n. 4196 del 9.1.2009, Laforet,
rv 242844)
Alla

declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616

cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa
delle ammende che stimasi equo determinare in euro 2.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

MariaStefania Di Tiassi

provvedimento giurisdizionale emesso in sede di prevenzione, rispetto ad una decisione

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