Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21976 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21976 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABOUNASSIR JAWAD N. IL 16/04/1968
avverso la sentenza n. 11721/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29516/2013

L’imputato cittadino nordafricano Jawad Abounassir impugna per cassazione la
sentenza del g.u.p. del Tribunale di Torino, con cui -su sua richiesta assentita dal p.m.gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti generiche e l’attenuante
del fatto lieve ex art. 73 co. 5 L.S., la pena condizionalmente sospesa di sei mesi di
reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di illecita detenzione per finalità
commerciali di sostanza stupefacente del tipo hashish (grammi 12,35).
Con il ricorso, cui ha fatto seguito una memoria difensiva (depositata il 19.2.2014)
che ripropone i medesimi argomenti censori, si adduce violazione dell’art. 133 c.p. e
difetto di motivazione con riferimento all’asserita omessa verifica dell’effettiva congruità
della pena applicata all’imputato, non corrispondente all’effettivo minimo disvalore
della sua confessata condotta criminosa.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo generico e non consentito
nell’odierno giudizio di legittimità, mostrandosi distonico rispetto ad una richiesta di
patteggiamento della pena proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre
implicita rinuncia a questioni attinenti, oltre che alla qualificazione dei fatti criminosi,
alla misura della pena da lui stesso determinata in accordo con il p.m. Profilo della
regiudicanda sul quale, giova aggiungere, non può dispiegare alcun effetto la sentenza
n. 32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme della L. 49/2006 modificative
della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime
sanzionatorio. In vero la pena valutata congrua e applicata dal giudice di merito è
assistita da piena “legalità” alla stregua di entrambe le normative nella loro diacronica
successione (pena ricadente nella tassonometria sanzionatoria dell’art. 73 co. 5 L.S.
vigente e di quello anteriore reintrodotto dalla decisione della Corte Costituzionale).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, equamente determinata in
ragione della natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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