Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21975 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21975 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARRONE GAETANINA nato il 07/08/1934 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sect-ite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 31/01/2018

N FATTO EPI DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in sede di incidente di esecuzione in data 17 febbraio 2017 la Corte
di Appello di Napoli ha respinto la domanda proposta dal terzo Marrone Gaetanina e relativa al
provvedimento definitivo di confisca (ex art. 12 sexies I.356/’92) di alcuni immobili emesso nei
confronti di Cicala Alfredo.
Giova precisare che, in base ai dati di fatto esposti in tale provvedimento:

Marrone Gaetanina è la madre di Cicala Alfredo, già sindaco del comune di Melito di Napoli,

(clan Di Lauro) ed altro ;
– gli immobili in questione, come risulta dalla decisione emessa in cognizione, venivano
realizzati dalla società C&C attraverso operazioni illecite di riciclaggio e rilascio di concessioni
illegittime ed erano originariamente intestati alla Marrone, la quale in data 25 gennaio 1993
realizzava una donazione in favore del Cicala, con riserva di usufrutto;
– la confisca è irrevocabile nei confronti del nudo proprietario.
1.1 La Corte di Appello, pertanto, richiamava i contenuti della decisione emessa in cognizione e
riteneva inaccoglibili le doglianze della usufruttuaria.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Marrone Gaetanina, articolando distinti motivi.
2.1 Si premette che è pacifica la lecita provenienza in capo alla terza Marrone dei suoli su cui
sono state realizzate le edificazioni. La particella interessata all’attività edilizia è la numero
863, rimasta in proprietà della ricorrente. E’ altresì pacifica la qualità di usufruttuaria della
Marrone (per vendita della sola nuda proprietà al figlio) e non può porsi in dubbio la
legittimazione a domandare la restituzione o comunque la riduzione del valore della confisca
alla sola nuda proprietà.
La ricorrente osserva che la natura di ‘prestanome’ del Cicala attribuita alla società costruttrice
non è opponibile al soggetto terzo, facendo stato solo nei confronti dell’imputato (nel caso in
esame il Cicala).
Ciò posto, la ricorrente ritiene sia intervenuta una confisca ‘per equivalente’ e ne contesta il
fondamento.
2.2 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per mancata
limitazione della confisca all’accrescimento di valore del terreno.
Si rappresenta che la confisca doveva essere limitata al solo incremento di valore e si citano
arresti, sul tema, di questa Corte di legittimità.
2.3 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.
La decisione realizza esclusivamente una sintesi di taluni punti della decisione irrevocabile
emessa nei confronti del Cicala, peraltro travisandone i contenuti. Si ribadisce l’origine lecita
del terreno e si ritiene omesso l’esame della documentazione prodotta, specie in tema di

soggetto condannato in via definitiva nel 2011 per partecipazione ad associazione mafiosa

regolarità dei titoli edilizi. Si evidenzia che la Marrone ha acquisito la proprietà dell’immobile in
quanto proprietaria del suolo e successivamente ha ceduto l’immobile al figlio con riserva di
usufrutto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e,
comunque, manifestamente infondati.

La decisione di confisca è stata emessa in cognizione, nel giudizio a carico di Cicala Alfredo,
che è il titolare formale del bene in questione, in quanto nudo proprietario.
Dunque, nel caso in esame, non ci si trova di fronte alla ‘scissione’ tra proprietà ‘formale’ in
capo ad un terzo (ed in rapporto al bene confiscato) e ‘potere di fatto’ sulla cosa, esercitato dal
soggetto tratto a giudizio in sede penale (scissione che giustifica la inopponibilità al terzo delle
ragioni della decisione, salva l’ipotesi di avvenuto intervento nel giudizio di cognizione),
essendosi – in effetti – realizzato il contraddittorio pieno ed effettivo ( in cognizione) tra il
soggetto titolare del bene confiscato e il pubblico ministero portatore della opzione di accusa, il
che esclude l’applicabilità delle regole procedurali in punto di tutela del ‘terzo’ intestatario
formale del bene.
La Marrone è soggetto titolare di diritto reale di godimento, il che esclude l’applicabilità delle
regole procedurali in tema di tutela del terzo intestatario formale del bene.
3.2 Da tale assetto, in riferimento ai principi generali che governano l’istituto della confisca
estesa di cui all’art. 12 sexies 1.356/1992 (istituto autonomo e diverso rispetto alla confisca per
equivalente, cui si riferisce la ricorrente) deriva che la condizione del terzo usufruttuario è
quella di un soggetto che subisce le conseguenze della confisca in rapporto alla estinzione del
suo diritto reale di godimento, correlate alla ablazione del nudo proprietario, ma che non è
legittimato a contestare il fondamento storico delle accuse rivolte al nudo proprietario, che
resta unico contraddittore sul tema.
Da tale constatazione deriva, altresì, che sono da ritenersi precluse, in sede esecutiva, le
doglianze esposte dal terzo usufruttuario e relative al fondamento giuridico del provvedimento
di confisca definitivo, emesso a carico del nudo proprietario.
3.3 Nel particolare caso in esame, peraltro, la confisca dell’immobile – pure in presenza di
provenienza lecita del suolo intestato alla Marrone- è derivata in cognizione dalla – condivisa applicazione del principio di diritto espresso, tra le altre, in sede di prevenzione (con logica del
tutto esportabile alla confisca estesa in ambito penale) da Sez. VI n. 16151 del 4.2.2014, rv
259763, per cui è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di
illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico
e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di
un’utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior

3

3.1 Va in premessa precisato che il provvedimento è impugnabile.

valore economico del fabbricato – bene principale – del quale il terreno, indipendentemente
dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della
disciplina di prevenzione.
In nessun caso poteva, pertanto, realizzarsi una riduzione della confisca all’incremento di
valore rispetto al suolo, posto che ad essere confiscato è stato proprio ciò che realizza
l’incremento di valore, ossia il fabbricato.
4. A ben vedere, lì dove sul bene oggetto di confisca insista un preesistente diritto reale di
godimento la attribuzione del bene allo Stato a titolo originario ne provoca l’estinzione (arg. ex

un diritto dell’usufruttuario ad ottenere un indennizzo, in applicazione analogica di quanto
previsto dall’art. 1020 cod.civ. . Tale disposizione trasferisce l’usufrutto, in sede civile, sulla
indennità di espropriazione e pertanto lì dove si verifichi la confisca (che è una forma di
trasferimento coatto per ragioni che escludono il pagamento di indennità di esproprio) può
residuare al più un diritto dell’usufruttuario, ove dimostri la buona fede, ad ottenere un
indennizzo per la perdita del diritto di godimento.
È evidente che tale inquadramento in diritto porta a ritenere possibile, a fini di tutela della
condizione del terzo usufruttuario del bene confiscato, l’attivazione di una procedura
incidentale tesa ad ottenere – ove dimostrata la buona fede – un indennizzo. La domanda
proposta dalla Marrone in sede di merito (il cui diniego ha dato luogo al ricorso) è invece di
riduzione del valore della confisca in quanto tale, il che rappresenta un errore di prospettazione
decisivo, tale da rendere inammissibile il proposto ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. la condanna al
pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2018

art. 45 d.lgs. n.159 del 2011) e l’unico tema di discussione risulta essere l’esistenza o meno di

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