Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21975 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21975 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLIMENO DAVIDE N. IL 20/05/1990
avverso la sentenza n. 103/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R.G. 29501/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la
sentenza del g.i.p. del Tribunale di Lecce, che all’esito di giudizio abbreviato ha
dichiarato Davide Polimeno colpevole del delitto di illecita detenzione per fini di
vendita o cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish (gr. 6,54 idonei a
comporre 30 dosi medie giornaliere) e lo ha condannato -concesse le attenuanti
generiche e l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 LS- alla pena sospesa di sette mesi di
reclusione ed euro 2.000 di multa.
Contro tale sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 73 L.S. Le
risultanze processuali, secondo il ricorrente, non offrono affidabile prova della effettiva
destinazione allo spaccio della modesta quantità di stupefacente rinvenuta in possesso
dell’imputato. La conferma dell’assunto accusatorio è basata su semplici congetture e su
evenienze (disponibilità di un bilancino di precisione) adeguatamente giustificate dallo
stesso imputato.
Il ricorso è inammissibile, poiché prospetta argomenti critici incentrati su una
mera rivalutazione fattuale delle fonti di prova non consentita in questa sede, alla luce
della completezza e logicità della motivazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto
di confermare la decisione di primo grado, valutando dimostrata al di là di ogni
ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio dello stupefacente caduto in sequestro, in
palese distonia con l’asserito uso personale addottone dal ricorrente (trovato in possesso
di una discreta quantità di droga nonché di un bilancino elettronico e di un taglierino
palesemente utilizzabili per il frazionamento delle singole dosi in un contesto avulso da
eventuali consumi di gruppo della sostanza). Giova aggiungere, poi, che la sentenza n.
32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui il giudice delle
leggi ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L. 49/2006 modificative della
disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio,
non influisce sull’odierna regiudicanda, la pena valutata congrua e applicata dal giudice
di merito essendo senz’altro “legale” alla stregua di entrambe le normative nella loro
diacronica successione (pena ricadente nella tassonomia sanzionatoria dell’art. 73 co. 5
L.S. vigente e di quello anteriore reintrodotto dalla decisione della Corte Costituzionale).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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