Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21974 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21974 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEANO ANDREA nato il 07/09/1982 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 17/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/sentéte le conclusioni del PG
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Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava il
reclamo proposto da TEANO Andrea avverso il provvedimento di diniego della liberazione
anticipata pronunciato dal Magistrato di Sorveglianza di Foggia in data 14.9.2015 in relazione al
periodo decorrente dal 14.12.2013 al 14.12.2014.
Premesso il riferimento alla presunzione di pericolosità sociale prevista, in materia di

all’art. 416-bis c.p., il Tribunale di Sorveglianza, pur evidenziando come il TEANO durante la
detenzione non si fosse reso responsabile di infrazioni disciplinari e avesse partecipato alle
attività trattamentali, escludeva, in base alle emergenze processuali, che il predetto avesse in
alcun modo dato “prova (onere dell’interessato) di un suo effettivo distacco anche psicologico
dal crimine”, atteso che, dalle segnalazioni inviate dalla Questura di Napoli il 26.9.2016 e dalla
D.D.A. di Napoli il 2.3.2016, egli risultava un esponente di spicco del clan camorrista Alfano,
operante in zona Vomero – Arenella.
Inoltre, dall’osservazione scientifica redatta dall’équipe della Casa Circondariale di
Foggia il 30.9.2015, si evinceva una “personalità” caratterizzata dalla prevalenza dell’azione
“rispetto alla riflessione introspettiva”, tendente ad eludere il “contatto emotivo” e ad attivare
“sistemi di difesa ben funzionanti”.
Né la concessione del beneficio da parte del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro
(ordinanza del 5.8.2016) in relazione a periodi successivi (dal 14.12.2014 al 14.12.2015)
costituiva un giudicato cui ottemperare, tenuto conto della diversità dei periodi esaminati e
della intervenuta “cristallizzazione” del momento storico pregresso, giusta ordinanza del
Magistrato di Sorveglianza di Foggia in data 7.5.2014, con la quale era stata rigettata istanza di
liberazione anticipata avanzata dal TEANO con riferimento ai periodi decorrenti dal 26.9.2001 al
26.9.2002 e dal 13.6.2007 al 13.12.2013.
2. Ricorre per cassazione il difensore di TEANO Andrea, denunciando violazione di legge
e vizio di motivazione (in relazione agli artt. 4-bis e 54 0.P., 416-bis c.p.).
Deduce, in sintesi, il ricorrente:
a) l’erronea applicabilità, per divieto di analogia, della “presunzione di pericolosità”
fissata in tema di esigenze cautelari a carico degli indagati ex art. 416-bis c.p.;
b) il mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, dell’attività lavorativa svolta dal
detenuto, nonché della sua partecipazione a gruppi di lettura e a corsi di informatica, quali
indici sintomatici di un suo totale distacco da condotte devianti;
c) l’erroneità dell’automatismo di far sostanzialmente discendere la prova del distacco
dal vissuto criminale del condannato da scelte “estreme” attuate dal medesimo (implicita, ma
chiara, l’allusione alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria);
2

esigenze cautelari, dall’art. 275, comma 3, c.p.p., con riguardo agli indagati per il reato di cui

d)

la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del carattere meramente

“ricognitivo” e “riepilogativo” di informative precedenti delle note inviate dagli organi preposti al
controllo;
e) la necessità di considerare l’osservazione scientifica in merito all’azione introspettiva
valorizzata nel provvedimento impugnato in relazione alle reali capacità socio-culturali del
detenuto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

per l’annullamento con rinvio del provvedimento censurato, a motivo della incompletezza della
motivazione (per gli “scarni elementi analizzati”), da considerarsi inadeguata a sorreggere la
valutazione preclusiva enucleata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1. L’avversata ordinanza sembra interpretare il disposto dell’art. 4

bis, comma 3 bis,

legge n. 354 del 1975 come se ponesse una presunzione di pericolosità assimilabile a quella
prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., in tema di esigenze cautelari, nei confronti di indagati
per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.: una presunzione, quindi, che può essere superata solo
“quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con
l’organizzazione criminosa” e che “non possa continuare a fornire il suo contributo”.
Tale assunto è stato correlato dal Tribunale di Sorveglianza alla valorizzazione, ai fini
della prova negativa di una “concreta dissociazione” del ricorrente dall’organizzazione di
appartenenza nell’attualità, delle segnalazioni inviate dalla Questura di Napoli il 26.9.2016 e
dalla D.D.A. di Napoli il 2.3.2016, dalle quali, fra l’altro, emerge (in particolare, dalla seconda)
che “il soggetto non risulta collaboratore di giustizia né ammesso né proposto né proponendo a
speciale programma di protezione”.
Ritiene il Collegio che, a prescindere dall’inappropriato accostamento di tematiche ed
istituti ontologicamente diversi (misure cautelari e misure alternative alla detenzione),
l’impostazione del giudice a quo non possa essere recepita, in quanto si traduce in una
elusione, se non addirittura in una sostanziale abrogazione del disposto dell’art. 4 bis, comma 3
bis, cit.: in effetti, così argomentando, il Tribunale sembra sostenere che il condannato per
partecipazione ad associazione mafiosa che non abbia collaborato con la giustizia non possa, in
ogni caso, godere del beneficio perché tale condotta sarebbe l’unica suscettibile di permettere
una valutazione di “partecipazione all’opera di rieducazione” da parte della Magistratura di
Sorveglianza.

3

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, conclude

Al contrario, la norma dell’art. 4 bis, comma 3 bis, cit. presuppone che il beneficio possa
essere concesso anche ai condannati per partecipazione ad associazione mafiosa, escludendolo
solo in caso di prova dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
A tal proposito, va necessariamente ricordato il principio secondo cui la valutazione
espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull’attualità, in concreto, di
collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, che deve fondarsi su dati fattuali
dettagliati, e non generici, non è vincolante per il giudice, il quale deve sottoporla a controllo

del 16/5/2013, Spiritoso, Rv. 25841301).
Orbene, nel caso in esame ritiene il Collegio che il Tribunale di Sorveglianza si sia
sottratto allo scrutinio demandatogli, recependo in modo del tutto acritico gli elementi forniti
dalle Autorità preposte al controllo, che, stando a quanto emerge dal testo del provvedimento
impugnato, sembrano piuttosto “fotografare” il passato criminale del TEANO e la sua mancata
scelta collaborativa che fornire specifici elementi comprovanti l’attuale collegamento del
condannato con l’organizzazione di riferimento.
Né il Tribunale ha indicato i dati concreti su cui si fondavano le conclusioni della D.D.A.
partenopea, così come ha omesso di esporre elementi di valutazione eventualmente tratti da
altre fonti capaci di confermare dette •conclusioni ovvero di offrire dati autonomamente
elaborati per la verifica dell’attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità
organizzata.
I Giudici di merito, fra l’altro, non hanno neppure dato conto della nota n. 4403 del
4.3.2016 con la quale la D.I.A. di Napoli comunicava che non erano emersi elementi utili a
dimostrare, “in termini di stretta attualità”, l’esistenza di collegamenti del TEANO con il crimine
organizzato (f. 59 del fascicolo processuale trasmesso a questa Corte).
Tali carenze motivazionali, con parziale travisamento di evidenze processuali, si
accompagnano a un profilo di contraddittorietà laddove il provvedimento impugnato, pur dando
atto della partecipazione del condannato alle attività trattamentali, mostra di non averne tenuto
conto in assoluto ai fini della concessione della liberazione anticipata.
Si impone, dunque, per le esposte ragioni, l’annullamento dell’ordinanza in esame, con
rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari, che dovrà attenersi ai formulati rilievi, nonché ai
principi complessivamente affermati da questa Corte in materia, ricordando: a) che, ai fini
dell’applicazione del beneficio, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione del
condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo ed il
reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalità cui tende l’istituto
premiale (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013 – dep. 06/02/2014, De Witt, Rv. 25874301); b) che
la partecipazione del condannato al processo rieducativo deve essere valutata con particolare
riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del
4

sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (fra molte, Sez. 1, n. 49130

trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i
compagni, con la famiglia e la comunità esterna, cosicché essa si riferisce alla sola condotta
esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto
l’adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012,
Rumieri, Rv. 25235501); c) che la partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso
– che non può essere fatta coincidere con un fatto meramente psichico (il mafioso che “si sente
mafioso” anche in detenzione) e non può essere dedotta esclusivamente dal mancato

rieducativo e quindi alla concessione della liberazione anticipata, ma deve essere accertata
nella sua effettività e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per sé la
concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto
(Sez. 1, n. 3870 del 25/5/1999, Molè, Rv. 21409201); d) che la liberazione anticipata è, in
particolare, preclusa, a mente dell’art. 4-bis, comma 3-bis, 0.P., dall’accertamento, effettuato
dalle Autorità preposte al controllo – con carattere di attualità e concretezza, sulla base di dati
fattuali specifici e aggiornati, comunque da sottoporre al vaglio critico del Giudice di
Sorveglianza (Sez. 1, n. 51878 del 13/9/2016, P.G. in proc. Tarantino, Rv. 268925) – di
collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, atti a dimostrare la permanenza di
un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all’organizzazione del gruppo di
riferimento, anche se solo a carattere morale (Sez. 1, n. 12841 del 31/1/2017, Melodia, Rv.
269506; Sez. 2, n. 6819 del 31/1/2013, Fusco e altri, Rv. 25450301; Sez. 6, n. 6262 del
17/1/2003, Agate e altri, Rv. 22771001).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di
Bari.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ravvedimento – è senza dubbio incompatibile con una reale adesione al trattamento

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