Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21973 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21973 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRIA MARIO SALVATORE N. IL 08/12/1963
avverso la sentenza n. 1444/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R.G. 29482/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha confermato la
sentenza del g.u.p. del locale Tribunale, che all’esito di giudizio abbreviato ha
riconosciuto Mario Salvatore Calabria colpevole del delitto di concorso in illecita
detenzione di ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina (artt. 73, 80 co. 2
L.S.) e lo ha condannato, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena detentiva di
cinque anni e sei mesi di reclusione. La Corte etnea ha respinto in particolare i motivi di
gravame imperniati sull’addotta concedibilità dell’attenuante della collaborazione ex art.
73 co. 7 L.S. (l’imputato avendo ammesso la sua responsabilità).
Contro tale sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge e insufficienza della motivazione
con riferimento alla mancata concessione, oltre che delle attenuanti generiche (sebbene
già concesse al prevenuto), dell’attenuante speciale della collaborazione, non essendosi
tenuto conto delle ampie indicazioni fornite in chiave collaborativa dal ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle indicate censure. La
sentenza impugnata ha, infatti, idoneamente argomentato le ragioni ostative ad una
riduzione della pena e segnatamente al riconoscimento dell’invocata attenuante della
collaborazione, puntualizzando come il prevenuto -pur apprezzandosene la confessione
(giustificante le attenuanti innominate)- ha fornito dati informativi già ben noti agli
organi investigativi alla stregua di una prolungata attività di indagine, scandita da
plurime captazioni foniche e dal sequestro di documenti attestanti il pagamento di più
forniture di cocaina in quantità rilevanti effettuate dal ricorrente.
Merita aggiungere che nel caso di specie nessuna incidenza riveste la sentenza n.
32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge 49/2006
modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente
regime sanzionatorio, atteso che all’imputato è stata applicata la più favorevole sanzione
prevista dall’art. 73 L.S. modificato dalla L. 49/ 2006, su cui è stato operato l’aumento per
l’aggravante di cui all’art. 80 co. 2 L.S. (minimo edittale della pena pari a sei anni di
reclusione rispetto agli otto anni della norma “ripristinata” dal giudice delle leggi).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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