Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21973 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21973 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CA ANCONA nei confronti di:
TRIBUNALE PESARO

con l’ordinanza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK;
letre/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA

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Data Udienza: 09/01/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso il 4 maggio 2017 il Tribunale di Pesaro ha
disposto la trasmissione per competenza alla Corte di appello di Ancona, quale
giudice “che ha riformato la sentenza di primo grado”, della richiesta presentata
da Vagnini Emanuele, intesa ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato in
relazione alla sentenza n. 898/2013 R.G., su cui la detta Corte si era pronunciata

2. Con ordinanza del 4 luglio 2017, la Corte di appello di Ancona ha
sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che la competenza a
provvedere sull’istanza spettava al Tribunale di Pesaro, essendo stata la
sentenza di primo grado riformata solo in relazione alla pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto in quanto dal
rifiuto dei due giudici a conoscere del processo consegue una stasi insuperabile,
che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.

2. Il conflitto di competenza, è sussistente e va risolto riconoscendo la
competenza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pesaro a provvedere
sull’istanza presentata da Vagnini.
In base al criterio fissato dall’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. la
conferma o la riforma della sentenza di primo grado solo in relazione alla pena,
alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili radica in capo al primo giudice la
competenza funzionale a provvedere in ordine all’incidente di esecuzione, mentre
la competenza funzionale spetta al giudice di secondo grado, quando la Corte
d’appello abbia riformato la sentenza su aspetti sostanziali.

3. Nel caso di specie la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione
di primo grado, atteso che la riforma ha riguardato soltanto un aspetto non
sostanziale, quale la sostituzione della pena detentiva inflitta, avente natura di
provvedimento meramente accessorio alla condanna (cfr. Cass., Sez. Un., 20 novembre
1996, Luongo), che è stata sostituita con la prestazione di lavoro di pubblica
utilità. La decisione di sostituire la pena non ha dato causa a una riforma della sentenza
del primo giudice attraverso una valutazione sull’imputato, quale autore del reato, o sul
reato da lui commesso, bensì sulle conseguenze di legge dell’illecito, sicché tale

2

il 30 giugno 2014 con sentenza n. 2036/2014.

immutazione non può radicare, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 2, la
competenza della Corte di appello quale giudice dell’esecuzione.

2. Per le ragioni esposte, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere
dichiarata la competenza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pesaro.

P.Q. M.

atti.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2018

Dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro, cui dispone trasmettersi gli

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