Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21972 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21972 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RENZI SIMONE nato il 27/06/1977 a PESARO

avverso l’ordinanza del 22/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/~tge le conclusioni del PG

c32-1.*

C4

0–re

Data Udienza: 09/01/2018

RILEVATO IN FATTO

1. RENZI Simone ricorre personalmente avverso l’ordinanza resa in data 22.5.2017, con la
quale la Corte di Appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato, per l’ampio
intervallo temporale tra i fatti (circa quattro anni), la richiesta volta all’applicazione della disciplina
della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati in tema di stupefacenti giudicati
con sentenze rispettivamente emesse dal G.U.P. del Tribunale di Pesaro in data 7.11.2011

19.1.2016).
Il ricorrente deduce carenza di motivazione del provvedimento, per essersi limitato il giudice
dell’esecuzione a valutare solo due fra i numerosi reati costituenti oggetto delle sentenze ricomprese
nel provvedimento di cumulo n. 207/2016, omettendo di prendere in considerazione tutti gli altri.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Con l’istanza depositata presso la cancelleria della Corte di Appello di Ancona in data
30.3.2017, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della disciplina della continuazione in executivis
con riguardo ai reati costituenti oggetto delle otto sentenze in essa elencate – elenco riproducente
quello riportato nel provvedimento di cumulo n. 207/2016 SIEP emesso dal Procuratore Generale di
Ancona il 5.9.2016 – e non solamente in relazione ai due reati previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309/90,
giudicati con le due sentenze esclusivamente prese in considerazione dalla suddetta Corte.
Il giudice dell’esecuzione non ha spiegato per quale ragione, a fronte di un’istanza
chiaramente formulata, abbia inteso pronunciarsi solo su due delle otto sentenze individuate, senza,
fra l’altro, tener conto dell’ordinanza reiettiva di precedente analoga istanza del RENZI, emessa dalla
stessa Corte dorica in data 8.9.2016 (ff. 35-37 del fascicolo processuale).
3. Tale evidente deficit motivazionale impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il
conseguente rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Ancona.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(irrevocabile il 12.2.2014) e dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 11.6.2015 (irrevocabile il

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