Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21971 del 09/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21971 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTANTINO FRANCESCO nato il 12/12/1987 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 16/06/2017 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/seRti.te le conclusioni del PG giA,t7 .
_12 O,

v11,

1’2

Le- ,1` o

(» Ct.’)

cileC • AcQ

Data Udienza: 09/01/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16.6.2017, il G.I.P. del Tribunale di Messina, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di COSTANTINO Francesco per
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. fra i reati
(tutti contro il patrimonio) oggetto di quattro sentenze emesse dal Tribunale di Messina in
composizione monocratica in data 17.7.2009 (irrevocabile il 16.10.2009), 5.10.2009

1’11.6.2011) e 23.5.2011 (irrevocabile il 22.4.2013), nonché dal G.U.P. del Tribunale di Messina
in data 29.4.2015 (irrevocabile il 10.1.2017).
Il giudice dell’esecuzione giustificava la decisione reiettiva, osservando che l’interessato
non aveva né prodotto, né allegato, gli elementi sintomatici della sussistenza dell’identico
disegno criminoso.
2.

Ricorre per cassazione il COSTANTINO personalmente, deducendo, in un unico

motivo, violazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671, comma 1,
cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che il giudice dell’esecuzione abbia esaurito la propria motivazione
utilizzando clausole di stile, senza, cioè, misurarsi con il caso concreto, omettendo, in
particolare, di considerare sia l’allegato e documentato stato di tossicodipendenza – vero e
proprio denominatore comune di tutte le condotte delittuose giudicate – sia l’omogeneità e la
contiguità temporale dei reati in discussione, tutti elementi indicatori di un disegno criminoso
omogeneo.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso
per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Va, senz’altro, condivisa la censura sul carattere apparente della motivazione svolta
dal G.I.P. di Messina in relazione al mancato riconoscimento della identità dei disegno criminoso
fra i reati oggetto delle quattro sentenze indicate in premessa.
Il contenuto del provvedimento è, infatti, essenzialmente costituito da brani e massime
giurisprudenziali, che, tuttavia, non vengono, poi, ancorati alle peculiarità fattuali del caso
concreto (Sez. 4, n. 4348 del 30/9/2014, Giovannini, Rv. 260314), atteso che il giudice
dell’esecuzione insiste nell’astratto riferimento alla necessaria dimostrazione dell’unicità dei
disegno criminoso ed alla insufficienza, a tal fine, della “contiguità cronologica”, senza, peraltro,
mostrare di aver precedentemente considerato né la tipologia dei reati giudicati (tutti contro il
2

(parzialmente riformata dalla Corte di Appello in data 26.1.2011 e divenuta irrevocabile

patrimonio), né le date di commissione degli stessi, così praticamente impedendo la verifica di
congruenza dei parametri di valutazione, solo genericamente indicati, alle circostanze del caso
demandato al suo vaglio.
Del tutto omessa, poi, è la motivazione del provvedimento sullo stato di
tossicodipendenza del condannato, ormai richiesta dal nuovo testo dell’art. 671, comma 1,
ultima parte, cod. proc. pen. (fra molte, cfr. Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv.
261490) in casi, come quello di specie, in cui l’interessato non si è limitato ad allegare, ma ha

temporalmente coincidenti con i reati commessi (v. certificato Ser. T. Messina del 23.6.2011
attestante l’esito positivo per la cocaina e per i metaboliti dei cannabinoidi).
La motivazione appare, dunque, sprovvista dei requisiti minimi atti a rendere
adeguatamente comprensibile la situazione specificamente demandata al vaglio del giudice e
l’iter logico da questi seguito per addivenire alla sua decisione (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013,
Gabriele, Rv. 254893).
4. Da quanto esposto, conseguono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio,
per nuovo motivato esame dell’istanza del ricorrente, al G.I.P. del Tribunale di Messina in
diversa composizione (v. sentenza C. Cost. n. 183 del 19.6.2013, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo
l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di
accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato
continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di
Messina.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

anche documentato le proprie “problematiche correlate all’uso di cocaina e cannabinoidi”

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA