Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21970 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21970 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINICHINO SALVATORE N. IL 11/04/1968
MORMILE SALVATORE N. IL 18/03/1981
avverso la sentenza n. 10850/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29430/2013

L’indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui Salvatore Minichino e Salvatore
Mormile sono stati condannati, concesse le attenuanti generiche al solo Mormile, alle
rispettive pene di quattro anni di reclusione ed euro 20.000 di multa (Minichino) e due
anni e otto mesi di reclusione ed euro 13,333 di multa (Mormile) per il delitto di illecita
detenzione per finalità commerciali di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (43 dosi) e
marijuana (28 dosi).
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per mezzo del difensore i due
imputati, lamentando violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo,
entrambi, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 LS e il
Minichino anche al diniego delle circostanze attenuanti innominate.
I motivi di ricorso, totalmente aspecifici siccome riproduttivi alla lettera delle
stesse censure enunciate con gli atti di appello avverso la decisione di primo grado e -per
ciò- avulsi da qualsivoglia critica lettura dell’impugnata sentenza di appello, si rivelano in
ogni caso palesemente privi di fondamento. La Corte territoriale ha adeguatamente
motivato, infatti, con logico giudizio non scrutinabile in questa sede, le ragioni ostative al
riconoscimento dell’invocata attenuante del fatto lieve (quantità e pluralità delle sostanze
stupefacenti detenute; continuità professionale della concorsuale attività di spaccio,
come attestato da un acquirente “cliente” dei due imputati). Del pari indeducibili si
mostrano le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche al Minichino,
che la Corte di Appello ha constatato essere attinto da un precedente penale specifico.
Alcuna incidenza va riconosciuta alla sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace ex
artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionali le norme della legge 49/2006 modificative della disciplina penale degli
stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio, atteso che agli
imputati è stata applicata la più favorevole sanzione prevista dall’art. 73 L.S. come
modificato dalla L. 49/2006 (pena base nel minimo edittale di sei anni di reclusione per le
droghe “pesanti” rispetto agli otto anni previsti dalla norma “ripristinata” dal giudice delle
leggi, altresì senza applicare il regime di cui all’art. 81 co. 2 c.p. imposto da tale norma
in ragione delle diverse tipologie di droga detenute).
All’inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio fOl4

Fatto e diritto

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