Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21970 del 24/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21970 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fregolent Alvaro, nato il 18 dicembre 1948
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 5 novembre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Data Udienza: 24/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 5 novembre 2014, la Corte d’appello di Milano ha
confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza del Gip del Tribunale di
Milano del 12 dicembre 2013, con la quale l’imputato era stato condannato, in
relazione al reato di all’art.

10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso di

versare, per il periodo di imposta 2007, quale legale rappresentante di una società,
l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. La Corte territoriale ha rideterminato

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio
motivazionale, la mancata considerazione dello stato di dissesto nel quale si trovava la
sua società, anche ai fini dell’insussistenza del dolo del reato contestato; 2) vizi della
motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza davanti a questa Corte,
la difesa ha evidenziato che l’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158,
ha di recente innalzato la soglia di punibilità per il reato di cui all’art. 10 ter del d.lgs.

n. 74 del 2000 a euro 250.000,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16
aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti
commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non
superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente lo
stesso art. 10 ter è stato sostituito, ad opera dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24

settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo:
«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo,
l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un
ammontare superiore a euro duecentocinquantarnila per ciascun periodo d’imposta».
Tale ultima, più favorevole, formulazione trova applicazione, per il principio del favor
rei di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua
entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda l’omesso
versamento IVA per un importD (euro 195.599,00) inferiore alla soglia di punibilità di

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la pena in diminuzione.

euro 250.000,00, la sentenza impugnata deve essere annullata, per insussistenza dei
reati, posto che la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento
costitutivo del reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le
altre, oltre a sez. un., 25 maggio 2011, n. 37954, Orlando, rv. 250975, da ultimo,
sez. 3, 5 novembre 2015, n. 3098/16, Vanni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

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