Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21970 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21970 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

sentenza
sul conflitto di competenza sollevato da
Tribunale di Pavia
con ordinanza del 20/3/2017;
nei confronti di
Giudice di Pace Voghera
nel procedimento a carico di Maini Andrea, nato il 15/3/1974 a Broni;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Gaeta che ha
concluso per la competenza del Giudice di Pace di Voghera;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 25/1/2017, il Giudice di pace di Voghera declinava la propria
competenza a decidere del ricorso presentato, ai sensi dell’art. 205 del d.lgs.
30/4/1992 n.285, nell’interesse di Maini Andrea, avverso il decreto del prefetto
della provincia di Pavia del 23/6/2016, con il quale era stata disposta a suo
Astyo,
DkeM, CAt
carico la revoca della patente di guida. La difesa del Maini toy~ suddetto
ricorso) er vizio di legittimità del provvedimento in quanto lo stesso faceva
riferimento ad una sentenza del Tribunale di Pavia del 26/5/2016, di fatto
inesistente . In sede di memorie difensive la Prefettura di Pavia depositava copia
di altra sentenza di condanna n.477/2012 3 emessa, nei confronti di Maini
Andrea, dal Tribunale di Pavia il 9/11/2012. Il Giudice di Pace di Voghera,
all’esito del giudizio, riteneva trattarsi di questione involgente la cognizione del
Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione della sentenza n. 477/2012
emessa dal Tribunale di Voghera il 94/2012, così come specificato dalla
prefettura di Pavia costituitasi nel giudizio.

fi

Data Udienza: 09/01/2018

2.La difesa di Maini Andrea, pertanto, instaurava incidente di esecuzione
dinanzi al Tribunale di Pavia riproponendo le censure già svolte in sede di ricorso
ex art. 205 d.lgsvo. 30/4/1992 n.285. La difesa evidenziava che il Decreto della
Prefettura di Pavia del 23/6/2016 era stato impugnato dinanzi al Giudice dì Pace
al fine di ottenere l’ annullamento dell’atto amministrativo per mero vizio di

condanna, di fatto inesistente, ed insisteva, pertanto, sulla competenza del
Giudice di Pace, ribadendo che le deduzioni addotte erano tese ad evidenziare i
profili di illegittimità del Decreto Prefettizio senza introdurre questioni su titoli di
natura giudiziaria.
3.11 Tribunale di Pavia, in data 20/3/2017, investito dell’incidente di esecuzione
promosso nell’interesse di Maini Andrea, dichiarava la propria incompetenza per
materia, individuando la competenza del Giudice di pace di Voghera a trattare
del ricorso proposto nell’interesse di Maini Andrea e, rilevando la sussistenza di
un conflitto con la predetta Autorità Giudiziaria, disponeva la trasmissione degli
atti alla Corte di Cassazione per la decisione sul conflitto medesimo. Il Tribunale,
in particolare, evidenziava che le censure proposte dalla difesa di Andrea Maini
avverso il Decreto prefettizio, dapprima con il ricorso al Giudice di Pace di
Voghera e poi con l’incidente di esecuzione al Tribunale di Pavia, consistevano
esclusivamente in deduzioni sull’illegittimità dell’atto amministrativo emesso in
applicazione di una sentenza di condanna inesistente e non introducevano alcuna
questione attinente ad atti di natura giudiziaria, né questioni attinenti al titolo
esecutivo ex art.670 cod. proc. pen., né altre questioni di cui all’art. 676 cod.
proc. pen., “essendo tra l’altro pacifico che il ritiro della patente di guida debba
essere qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non come pena
accessoria”. Sulla base di tali precisazioni, pertanto, il Tribunale concludeva
per la competenza del Giudice di Pace di Voghera a decidere delle censure
sollevate dal ‘Lini avverso il decreto prefettizio in forza della disposizione di cui
all’art.205 d.lgs.30 /471992 n.285.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sussiste un’ipotesi di conflitto negativo di competenza che deve risolversi
con l’affermazione della competenza del Giudice di Pace di Voghera.

legittimità dello stesso, che richiamava, a proprio fondamento, una sentenza di

2.0sserva il Collegio che il Decreto del Prefetto della Provincia di Pavia del
23/6/2016, che dispone la revoca della patente e di ogni altro documento di
abilitazione alla guida in possesso di Maini Andrea, è un atto amministrativok

(a pplicativo di una sanzione amministrativa accessoria in conseguenza di ipotesi
di reato ai sensi dell’art.223 cod. strada), avverso il quale la difesa del Maini
ritualmente proposto opposizione al Giudice di Pace dì

Voghera- funzionalmente competente ai sensi dell’art.6 del Decreto legislativo
1/9/2011, n.150, per le controversie previste dall’art.22 della legge 24/11/1981
n.689- deducendo esclusivamente vizi di legittimità dell’atto amministrativo,
consistenti nel riferimento ad una sentenza di condanna priva dei necessari dati
identificativi e, addirittura, inesistente, nella conseguente impossibilità per il
destinatario di verificare il rispetto del termine previsto dall’art.224, comma 2
cod. strada per l’adozione ,da parte della Prefettura, del provvedimento di revoca
ed, infine, nell’assenza di indicazione al destinatario degli strumenti esperibili
per il ricorso in via giurisdizionale.
Il Collegio ritiene, infatti,

irrilevante il riferimento contenuto nel suddetto

decreto ad un provvedimento giudiziale- tra l’altro erroneamente identificato nel
corpo materiale dell’atto notificato all’interessato- che non vale a modificare la
natura di atto amministrativo del provvedimento, nè incide sul regime di
impugnazione dello stesso, nel momento in cui la parte interessata ne censura
vizi di legittimità.
3. Alla luce dei suddetti rilievi, pertanto, devono ritenersi

corrette le

osservazioni formulate dal Tribunale di Pavia e deve essere affermata la
competenza del Giudice di Pace di Voghera a decidere sull’opposizione al Decreto
del Prefetto della provincia di Pavia del 23/6/2016.

P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Voghera cui dispone trasmettersi
gli atti.
Così d’éiso, il 9/1/2018

medesimo

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